Anche per l’anno 2015, si rende necessario apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta (Mod.770), nel caso in cui il contribuente proceda alla compensazione di crediti fiscali superiori a 15.000 euro. Il predetto limite alla compensazione è stato introdotto dall’art.1, comma 574, della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014). La limitazione riguarda le seguenti imposte: Ires e relative addizionali; Irpef e relative addizionali; ritenute alla fonte; Irap; imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Irap. Relativamente ad ogni dichiarazione, occorre pertanto, verificare l’eventuale superamento di detta soglia per ogni singolo tributo, rappresentato dal relativo codice tributo. Per esempio, relativamente al Mod. Unico/PF, se per l’IRPEF (4001), emerge un’eccedenza a credito per 14.000 euro e per un’imposta sostitutiva (es: cedolare

secca) emerge un’eccedenza a credito per 2.000 euro, non c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità, anche nel caso in cui si procedesse alla compensazione dell’intero ammontare delle eccedenze (16.000). Se invece per l’Irpef emerge un’eccedenza a credito per 17.000 euro e per l’imposta sostitutiva emerge un’eccedenza a credito per 2.000 euro, c’è l’obbligo di apporre il visto di conformità per il superamento dei 15.000 euro di compensazione di eccedenza Irpef, a nulla rilevando la compensazione di ulteriori euro 2.000 di eccedenza di imposta sostitutiva. L’obbligo di apposizione del visto è condizionato all’ammontare effettivo della compensazione effettuata, indipendentemente dall’ammontare delle eccedenze a credito risultanti dalla dichiarazione. Per esempio, se per un tributo emerge un’eccedenza a credito di 18.000 euro, di cui solo 12.000 sono utilizzati in compensazione, non vi sarebbe l’obbligo di apposizione del visto di conformità. Occorre però tenere in considerazione che il termine per la presentazione della dichiarazione sulla quale andrebbe apposto il visto è fissato, di norma il 30 settembre, mentre la compensazione delle eccedenze a credito da essa risultanti, può essere operata anche successivamente. Nell’esempio sopraindicato, nel caso in cui entro il termine di presentazione della dichiarazione sia operata una compensazione per soli 12.000 euro, ma si consideri verosimile l’eventualità che successivamente siano operate ulteriori compensazioni per un ammontare superiore a 3.000 euro, tali da superare l’importo complessivo di 15.000 euro, si rende obbligatorio apporre comunque il visto di conformità sulla dichiarazione. Il visto potrebbe non essere apposto solo nel caso in cui il contribuente è in grado di “gestire” la compensazione in modo tale da non superare la soglia dei 15.000 euro, con conseguente riporto dell’eccedenza non compensata nella successiva dichiarazione.

18/05/2015