Da luglio imprenditori e professionisti, per dedurre il costo del carburante e detrarre l’Iva, dovranno pagare con i mezzi tracciabili elencati nel Provv. 04/04/2018 n. 73203 (di fatto, tutti tranne il contante) e richiedere la fattura elettronica. Per la detraibilità e la deducibilità degli acquisti di carburante “valide” tutte le forme di pagamento ad oggi esistenti, eccetto il contante.

 

Questo, in sintesi, il contenuto di un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ha individuato gli ulteriori mezzi di pagamento idonei a consentire la detraibilità/deducibilità delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, rendendo attuative le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Nello specifico, è possibile provare l’effettuazione delle suddette operazioni mediante:

a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;

b) i pagamenti elettronici – previsti dall’articolo 5 del DLgs.82/2005 – tra i quali, a titolo meramente esemplificativo, l’addebito diretto, il bonifico bancario o postale, il bollettino postale nonché le carte di credito, pregate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Le medesime forme di pagamento “tracciabile” trovano applicazione anche nei contratti di netting, nelle carte ricaricabili nonché per i buoni benzina. Con il contratto di netting il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di “tessere magnetiche” rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Diversamente, possono essere effettuate in contanti le spese sostenute per le prestazioni di servizi relative ai beni stessi, quelle di custodia, manutenzione, riparazione ed utilizzo (ad esempio, pedaggio autostradale). Queste sono fuori dal perimetro applicativo della tracciabilità dei pagamenti. A loro volta, i rivenditori di carburante per autotrazione in impianti stradali di distribuzione, sempre da luglio, dovranno emettere fattura elettronica su richiesta dell’acquirente imprenditore o professionista che, se vorrà detrarsi l’Iva e dedursi il costo, dovrà esclusivamente ricevere questo tipo di fattura e pagare con i mezzi di pagamento sopra elencati.

27/04/2018