Nella serata del 30 giugno, dopo un lungo confronto fra la CNA e le altre Organizzazioni datoriali e sindacali, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il MISE, è stata raggiunta l’intesa sul nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

 

Come il precedente, questo documento è un accordo fra le Parti che si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative ulteriormente semplificate ma coerenti sia con l’attuale scenario epidemiologico nazionale caratterizzato, in questa fase di transizione, dalla circolazione di varianti del virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità, sia con la necessità di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro a garanzia dei lavoratori e dei datori di lavoro.

L’attuale Protocollo più snello del precedente contiene semplificazioni importanti in tema di informazione, modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, gestione degli appalti, pulizia e sanificazione degli ambienti e ricambio d’aria, precauzioni igieniche personali, gestione degli spazi comuni (mense, spogliatoi, aree fumatori, aree snack). Tutte misure essenziali di tutela che ormai conosciamo bene e che sono ormai entrate nelle abitudini degli imprenditori e dei lavoratori.

 

Il Protocollo indica inoltre quanto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2 siano un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne l’utilizzo, a tutti i lavoratori, nei contesti di maggior rischio.

 

I lavoratori avranno la facoltà di scegliere quando e dove utilizzare la mascherina ma non vi è più un obbligo, se non nei casi in cui vi è ancora un espressa previsione normativa (ad. esempio sanità).

 

Viene prevista anche l’ipotesi che il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base di specifiche mansioni o contesti lavorativi a maggior rischio, individui gruppi di lavoratori che dovranno (obbligo) indossare i dispositivi di protezione individuali FFP2 con particolare attenzione ai soggetti fragili. Naturalmente una ipotesi di questo tipo va specificata nel Protocollo aziendale.

 

Tutte le Parti si sono impegnate ad incontrarsi per rivedere le misure condivise e indicate nel testo del Protocollo qualora si registrino mutamenti significativi dell’attuale quadro epidemiologico e, comunque, entro il 31 ottobre 2022.