La Commissione Europea ha diramato un Comunicato stampa nel quale annuncia la Sesta modifica al Quadro Temporaneo per sostenere la ripresa economica nel contesto della pandemia di covid-19.
Tramite apposita Decisione, la Commissione ha:
- prorogato di 6 mesi la validità del Quadro temporaneo, il quale pertanto resterà in vigore, per la maggior parte delle sezioni, fino al 30 giugno 2022. A ciò si affianca una proroga ulteriore (fino al 30 giugno 2023) per la conversione degli strumenti rimborsabili (es. garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro temporaneo in altre forme di aiuto (es. sovvenzioni dirette);
- apportato altresì rilevanti modifiche al testo del Quadro Temporaneo medesimo per agevolare la transizione verde e digitale.
Le principali novità apportate possono essere così sintetizzate:
- innalzamento dei massimali di aiuto: i massimali della Sezione 3.1 sono aumentati a 2,3 ML Euro e quelli della Sezione 3.12 a 12 milioni di euro, sempre in riferimento all’entità “impresa unica”. Sono previsti innalzamenti altresì degli specifici massimali (sezione 3.1) previsti per i settori dell’agricoltura (290.000 Euro) e della pesca/acquacoltura (345.000 Euro);
- introduzione della nuova sezione 3.13 per il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile. Gli aiuti concessi nell’ambito di tale sezione possono agevolare esclusivamente i costi degli investimenti in attività materiali e immateriali (non sono agevolabili investimenti di tipo finanziario). Questa sezione è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2022 e sono previste disposizioni maggiormente vantaggiose per PMI e imprese ubicate nelle zone ricomprese nella Carta degli Aiuti a finalità regionale vigente al momento della concessione del beneficio;
- inserimento della nuova sezione 3.14 dedicata a misure di sostegno alla solvibilità. Tale sezione ha il fine di mobilitare fondi privati e renderli disponibili per investimenti nelle PMI e nelle piccole imprese a media capitalizzazione. In tale ambito, gli Stati membri possono concedere garanzie a intermediari finanziari privati su investimenti di portafoglio, effettuati tramite fondi di investimento (es. partecipazioni, debito subordinato o altre forme di quasi-equity, comprese le partecipazioni senza diritto di voto o i prestiti partecipativi). Questo strumento è a disposizione degli Stati membri fino al 31 dicembre 2023.
Si coglie l’occasione per precisare che l’aumento dei massimali e l’introduzione delle nuove sezioni non hanno carattere retroattivo, ma costituiscono un’ulteriore opportunità offerta dalla Commissione agli Stati membri per creare nuove agevolazioni o modificare le esistenti in ottica futura. Rimane pertanto imprescindibile far sempre riferimento alle regole (normative, regolamentative e di prassi) emanate in relazione a ciascun incentivo (presente e/o futuro) che si intende richiedere/utilizzare, al fine di determinare correttamente i massimali utilizzabili.
Riferimenti: Commissione Europea, Comunicato Stampa del 18 novembre 2021