CHE COS’E’ L’ALBO GESTORI AMBIENTALI

L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.lgs. 152/06, e succede all’”Albo nazionale gestori rifiuti” disciplinato dal D.lgs. 22/97. E’ costituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato Nazionale e le Sezioni regionali e provinciali sono interconnessi dalla rete telematica delle Camere di commercio.

QUALI SONO I SOGGETTI OBBLIGATI AD ISCRIVERSI

Soggetti obbligati all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali:

  • imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
  • imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
  • imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

In base all’attività svolta è necessario iscriversi alla corretta categoria e sottocategoria; le categorie vanno dalla 1 (rifiuti urbani) alla 10 (bonifiche di beni contenenti amianto). Le categorie ordinarie, oltre ai requisiti di onorabilità, rispettabilità ed idoneità tecnica dei mezzi, prescrivono la nomina di un responsabile tecnico i cui requisiti variano in base alla categoria e classe.

 

ISCRIZIONI SEMPLIFICATE: LE CATEGORIE 2BIS E 3BIS

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006; CATEGORIA 2BIS – durata 10 anni
  • imprese che effettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65.; CATEGORIA 3 BIS – durata 5 anni

Per tali categorie non è prevista la nomina di un responsabile tecnico e per l’iscrizione l’azienda deve::

  1. ESSERE IN GRADO DI RILASCIARE DURC AGGIORNATO
  2. POTER FIRMARE UNA AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

 

L’iscrizione è vincolata ai mezzi e codici EER richiesti; tutte le variazioni in capo a mezzi, dati anagrafici dell’impresa, legale rappresentante, codici EER, devono essere comunicati mediante la presentazione di una istanza di integrazione/variazione. L’istanza di rinnovo può essere presentata a partire da 5 mesi prima della scadenza. Si ricorda che non è possibile inoltrare istanza di modifica contestualmente al rinnovo.

SANZIONI

L’articolo 256 del D.Lgs. 152/2006 dispone, al comma 1, che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito:

  • con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  • con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro (€ 2.600,00) a ventiseimila euro (€ 26.000,00) se si tratta di rifiuti pericolosi.