L’Agenzia delle Entrate interviene per chiarire l’ambito applicativo dell’art. 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, cd. decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito integralmente il comma 28 dell’art. 35 del decreto-legge n. 223/2006 aggiungendo i commi 28-bis e 28-ter.

In tal modo, l’Agenzia delle Entrate interviene precisando che la disposizione in oggetto non trova limitazioni settoriali e, pertanto, non è applicabile in via esclusiva al solo settore edile. Sotto il profilo soggettivo, poi, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la disposizione in oggetto si applica a) ai soggetti che stipulano contratto di appalto nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto e b) ai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del Tuir, anche se i medesimi non sono soggetti passivi all’Iva.

Restano al contrario escluse dall’ambito applicativo della disposizione in oggetto le stazioni appaltanti di cui all’art. 3, comma 33, d.lgs. n. 163/2006, nonché, per carenza del requisito soggettivo, le persone fisiche che non siano titolari di partita Iva. Inoltre, resta escluso anche il “condominio”, in quanto privo di partita Iva e non riconducibile fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir.

14/03/2013