La legge di stabilità 2014 ha cancellato una disposizione che stabiliva il termine di fatturazione delle prestazioni di trasporto di merci su strada entro e non oltre la fine del mese in cui sono svolte le relative prestazioni di trasporto.

La norma ora soppressa era stata introdotta per tutelare le imprese di autotrasporto ed assicurare loro l’esecuzione del pagamento delle prestazioni entro specifici termini.

In specifico la norma (contenuta nel comma 12 dell’art.83-bis, del DL n. 112/2008, che detta disposizioni in materia di regolarità del mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi) stabiliva che la fattura doveva essere emessa entro la fine del mese in cui erano svolte le prestazioni in correlazione alla previsione che il pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura (fatto salvo quanto previsto in generale dalle norme sulla lotta contro i ritardi di pagamento contenute nel D.Lgs. n. 231/2002).

In questo modo si obbligava le imprese di autotrasporto ad emettere sempre la fattura a fine mese per le prestazioni rese nel mese stesso, al fine di permettere l’applicazione delle norme specifiche disposte dal citato art. 83-bis relative al mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del committente, in riferimento all’applicazione degli interessi moratori e delle eventuali sanzioni a carico del committente nei casi previsti.

In sintesi, quindi, allo stato attuale le norme che si applicano in ordine ai termini di fatturazione delle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi sono solamente le norme fiscali contenute nel decreto Iva n. 633/1972.

Considerato che si tratta di prestazioni di servizio la fattura va emessa:

a) in via generale, al momento di pagamento della prestazione;

b) è sempre possibile emettere la fattura anticipata rispetto al pagamento;

c) è possibile emettere una fattura per più prestazioni di uno stesso trimestre solare, fatto salvo il rispetto del momento del pagamento (come prevede il comma 4, dell’art. 74);

d) è possibile anche l’emissione di una fattura differita per le diverse prestazioni di servizi effettuate nello stesso mese; questa possibilità è stata prevista a partire dal 1/1/2013 dalla legge di stabilità 2013 e considerato il riferimento a “effettuate” è da ritenere riguardi le prestazioni incassate nel mese; la procedura è subordinata alla presenza di “idonea documentazione”, ma ad oggi al riguardo mancano chiarimenti ufficiali.

Riferimenti normativi:

  • art.1, comma 95 Legge n. 147/2013
  • art. 83-bis, comma 12, D.L. n. 112/2008.

17/03/2014