È stata pubblicata la legge di conversione (legge n. 165 del 2021) del Decreto-legge n. 127 del 2021. La legge di conversione è in vigore dal 21 novembre 2021, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Il testo di conversione ha diverse novità di rilievo che impattano sulla materia della Certificazione verde nei luoghi di lavoro. 

 

Verifica del Green Pass

Tra le più importanti vi è la possibilità per i lavoratori, dietro loro richiesta, di consegnare una copia della certificazione al datore di lavoro, con la conseguente esenzione dai controlli per il periodo di validità del medesimo certificato

Si noti che tale disposizione, sebbene sia stata valutata in maniera critica dal Garante della Privacy con una nota formale diretta al ramo del Parlamento prima che decidesse, non ha subito alcuna modifica stante probabilmente anche l’imminente scadenza dei 60 giorni previsti per la vigenza del Decreto-legge. Al fine di tutelare la posizione del datore di lavoro potrebbe rivelarsi opportuno ricevere dal lavoratore una dichiarazione scritta dalla quale emerge la manifestazione di volontà del prestatore di procedere in questa direzione. Si allega, a questo proposito, un “fac-simile”. Per il datore di lavoro che intenda sfruttare la descritta semplificazione occorre aggiornare la documentazione sia dal punto di vista della procedura organizzativa adottata dal datore di lavoro (art. 9 septies, comma 5, DL n. 52/2021) che dal punto di vista della normativa privacy.

 

Scadenza del Green Pass in corso di prestazione lavorativa

Il testo di legge di conversione ha confermato un indirizzo governativo precedentemente contenuto in una FAQ: viene introdotta la regola (nuovo art. 3-bis) in base alla quale per i lavoratori i la scadenza della validità della Certificazione Verde in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste (art. 3, commi 8 e 9). Viene previsto nell’ultimo periodo di questo articolo che in questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

 

Sostituzione del lavoratore nei datori di lavoro con meno di 15 dipendenti

Per i datori di lavoro del settore privato che hanno meno di quindici dipendenti (art. 3, comma 7), il contratto di sostituzione del dipendente senza Certificato Verde trascorsi 5 giorni potrà essere rinnovato più volte, invece di una sola come disposto fino ad ora, fino al 31 dicembre p.v. (fine attuale dello stato di emergenza). Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di dieci giorni, tuttavia è stato precisato che si tratta di giorni lavorativi. Durante il contratto di sostituzione, il dipendente senza green pass è sospeso e pertanto non può decidere di rientrare in servizio nemmeno se provvisto di Certificazione verde.

 

Controllo per i contratti di somministrazione 

Per quanto riguarda i somministrati, è stato precisato che i controlli del Green Pass incombono solo sull’utilizzatore, mentre il somministratore deve informare i lavoratori degli obblighi relativi.

 

Si ricorda che per ritenere vigente la nuova disposizione occorre attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Riferimenti: Legge di conversione n. 165/2021; art. 18, comma 1, lettera  a),  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81; Segnalazione al Parlamento del Garante Privacy dell’11 novembre 2021: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9717878.

 

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