Con la presente veniamo a fornirVi alcune informazioni in merito all’obbligatorietà o meno di evidenziare l’origine in etichetta di fronte ad una normativa abbastanza lacunosa ed a volte contraddittoria.

In sintesi gli aspetti peculiari.

Il D.Lgs. 109/92 e s.m.i. (etichettatura dei prodotti alimentari) precisa all’art. 3 in merito alle indicazioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, che il luogo di origine e/o di provenienza del prodotto debba essere indicato solo nel caso in cui possa indurre l’acquirente in errore circa l’origine e la provenienza medesima del prodotto stesso.

Pertanto negli altri casi non è richiesta.

La legge N. 204/04 recante le disposizioni urgenti in materia di etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari nonché in materia di agricoltura e pesca, in merito all’indicazione dell’origine in etichetta precisa quanto segue:

  • Al fine di consentire al consumatore finale di compiere scelte consapevoli sulle caratteristiche dei prodotti alimentari posti in vendita, l’etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, N. 109 sopra richiamato, l’indicazione del luogo di origine o provenienza.
  • Per luogo di origine o provenienza di un prodotto alimentare non trasformato si intende il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione e, per un prodotto alimentare trasformato, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata prevalentemente nella preparazione e nella produzione.
  • Con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per la indicazione del luogo di origine o di provenienza.
  • La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione della commercializzazione, fino a sei mesi, dei prodotti alimentari interessati.

I decreti attuativi non sono mai stati pubblicati ma nel 2011 è stato pubblicato un altro provvedimento di legge che di fatto viene a riproporre quanto già proposto da precedenti provvedimenti.

Invero, ai sensi della L. 4/2011 per i prodotti non trasformati, l’indicazione del luogo d’origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione degli stessi, mentre per i prodotti trasformati l’indicazione medesima riguarda il luogo in cui è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Anche in tal caso dovevano essere pubblicati dei decreti attuativi ma ciò non è ancora avvenuto.

Il Codice doganale all’art. 24 precisa invece che una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi è originaria del Paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa ovviamente attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo ed abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

La Legge 350/2003 (Legge finanziaria 2004) all’art. 4 comma 49 fornisce delle indicazioni in merito alla stampigliatura in etichetta del “Made in Italy” e dice che costituisce falsa indicazione apporre in etichetta la locuzione “Made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia.

Stesso ragionamento se nell’etichetta medesima vengono inseriti dei segni particolari che possono indurre il consumatore in errore sull’origine della merce. Al riguardo il successivo comma 49/bis definisce l’origine della merce il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti ed il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale richiamata espressamente anche dal Codice doganale.

Il nuovo Regolamento CE 1169/11 (fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) innanzitutto ci fornisce nelle definizioni di ordine generale il luogo di provenienza ossia quel qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento che non è il Paese di origine.

Il nome, la ragione sociale, l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto in etichetta non costituiscono un’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare.

Per quanto invece riguarda il Paese d’origine il Regolamento in questione rinvia il tutto al Regolamento (CE) N. 2913/92 che istituisce un Codice doganale delle merci sopra menzionato.

Presupposto ciò e in attesa della data in cui il nuovo Regolamento che a propria volta fa altre specifiche in merito, diventerà applicativo ossia dal 13 dicembre 2014, nonché in attesa di eventuali decreti ministeriali attuativi, al momento previsti ma mai pubblicati, in materia di origine bisogna attualmente fare riferimento soprattutto all’art. 3 del D.Lgs. 109/92 e s.m.i. ed al Codice doganale delle merci.

02/08/2013