Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sono stati pubblicati diversi provvedimenti per il settore alimentare:

Regolamento (UE) N. 1047/2012 della CE che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l’elenco di indicazioni nutrizionali

Il Regolamento prevede la modifica dell’allegato del Reg. 1924/2006 con riferimento alle diciture “SENZA SALE/SODIO AGGIUNTO”, “A TASSO RIDOTTO DI GRASSI SATURI” e “A TASSO RIDOTTO DI ZUCCHERI” che dovranno essere aggiunte all’elenco già presente. I temi relativi al “sale” e al “tasso ridotto di grassi saturi/zuccheri” sono stati lungamenti discussi tra gli esperti scientifici, le istituzioni e le parti interessate. Si è deciso di consentire la dicitura “SENZA SALE/SODIO AGGIUNTO” poiché molti produttori stanno cercando di realizzare, quando la tecnologia lo permette, prodotti senza l’aggiunta di sale e di conseguenza è necessario tenere informati i consumatori. Gli esperti hanno poi concluso che ladicitura “A TASSO RIDOTTO DI GRASSI SATURI” deve essere permessa solo nei casi in cui i grassi saturi non siano sostituiti o sostituiti da grassi non saturi mentre quella “A TASSO RIDOTTO DI ZUCCHERI” solamente quando il contenuto energetico degli alimenti non risulta maggiore in seguito alla riformulazione.

Regolamento (UE) N. 1048/2012 della CE relativo all’autorizzazione di un’indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e riguardante la riduzione del rischio di malattia

La Commissione, dopo parere favorevole dell’EFSA, ha approvato una nuova indicazione sulla salute, che potrà essere quindi indicata sui prodotti commercializzati e inserita nell’elenco delle indicazioni consentite del Reg.1924/2006. L’indicazione dichiarata conferme è la seguente “È stato dimostrato che i beta-glucani dell’orzo abbassano/riducono il colesterolo nel sangue. Il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di patologie cardiache coronariche.”

Regolamento (UE) N. 1049/2012 della CE che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti

A seguito di una domanda per l’impiego di sciroppo di poliglicitolo in varie categorie di alimenti, è stato avviato l’iter di valutazione della sicurezza di tale additivo alimentare. Tale processo si è concluso positivamente ed è stato assegnato all’additivo alimentare il numero E 964; è stata poi autorizzata la modifica dell’allegato II del Reg.1333/2008.

Regolamento (UE) N. 1050/2012 della CE che modifica il regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio a riguardo dello sciroppo di poliglicitolo

In seguito all’autorizzazione dello sciroppo di poliglicitolo come additivo alimentare si è resa necessaria la modifica dell’allegato del Reg.231/2012.

Tutti e quattro i regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ovvero il 29 novembre 2012.

15/11/2012