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La
Cna porta all’attenzione importanti novità in tema di sicurezza sul lavoro, in particolare in relazione alle verifiche richieste per le attrezzature di lavoro. Ieri è infatti entrato in vigore, dopo due proroghe consecutive, il decreto ministeriale 11 aprile 2011 che disciplina le modalità relative alle verifiche periodiche sulle attrezzature di lavoro comprese nel testo dell’Allegato VII del Decreto legislativo 81/2008. Quest’ultimo definisce le attrezzature di lavoro come “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato a essere usato durante il lavoro”, mentre l’Allegato VII contempla soltanto quelle attrezzature di lavoro considerate “particolarmente pericolose”, categoria in cui rientrano, per esempio, gli apparecchi di sollevamento, le scale aeree a inclinazione variabile, i ponti mobili e sospesi, gli idroestrattori, le apparecchiature a pressione.
foto 24 maggioLa finalità delle verifiche periodiche è proprio quella di accertare l’effettivo stato di conservazione e di efficienza delle attrezzature stesse per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. Spetta al datore di lavoro l’obbligo di sottoporre le attrezzature riportate nell’allegato VII a verifiche periodiche con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
Titolare della prima verifica, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, è l’Inail (che ha assorbito le funzioni del soppresso Ispesl), mentre ricade in capo alle Asl la titolarità delle verifiche periodiche successive, che devono essere svolte entro trenta giorni dalla richiesta da parte del datore di lavoro. Decorsi inutilmente entrambi i citati termini, il datore di lavoro può avvalersi dei soggetti pubblici e privati abilitati a eseguire queste verifiche, i cui risultati devono essere riportati per iscritto in un registro contenente almeno gli esiti dei controlli relativi agli ultimi tre anni. Il registro deve essere conservato e tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. A seconda della tipologia di attrezzature di lavoro, come previsto dall’allegato che elenca tutti i tipi di macchinari specificamente individuati dal decreto ministeriale, le verifiche devono essere effettuate a cadenza annuale, biennale, triennale, quinquennale oppure decennale.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Responsabile del servizio sicurezzaambiente di
Cna Piacenza, Giuseppina Tagliafichi, Via Coppalati 10, tel. 0523.572232.

Libertà 24/05/2012