Non è possibile instaurare rapporti di collaborazione coordinata continuativa a progetto per lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, pena la conversione in rapporto di lavoro subordinato.

Il Ministero del lavoro, con la circolare 11 dicembre 2012, n. 29, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla riforma ultima del mercato del lavoro, ex lege n. 92/2012, con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata continuativa a progetto. Specificamente, ad avviso del Ministero del lavoro

  • il progetto deve essere collegato ad un risultato finale, di talché nel contratto individuale occorre inserire la descrizione puntuale delle attività che svolgerà il col-laboratore e strettamente collegate ad un obiettivo verificabile,
  • il progetto non deve coincidere con l’oggetto sociale del committente, ovvero è necessario individuare specifici contenuti e speci-fici obiettivi e
  • le attività da svolgere da parte del collaboratore non devono essere elementari e ripetitive, e dunque non potrà essere considerato “genuino” il rapporto di collaborazione che non lascia al collaboratore alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive, come quello che richiede lo svolgimento di attività tali da non richiedere specifiche indicazioni operative.

Così, il Ministero del lavoro indica alcune attività che, difficilmente, possono essere inquadrate nell’ambito di “veri” rapporti di collaborazione coordinata continuativa a progetto, tra cui gli ad-detti alle pulizie, gli autisti e gli autotrasportatori, i baristi e i camerieri, i commessi, le estetiste e le parrucchiere, i magazzinieri, i muratori e le altre qualifiche operaie del settore edile, gli addetti alla segreteria e i terminalisti, e così via. Ciò che deve essere particolarmente all’attenzione è che per le predette attività gli organi ispettivi procederanno con la trasformazio-ne dei rapporti asse-ritamente autonomi, ex art. 2222 ss. c.c., in essere in rapporti subordinati, ex art. 2094 ss. c.c., con tutte le conseguenze di natura lavoristica e contributiva.

14/12/2012