Concluso l’iter di conversione del provvedimento 193/2016 collegato alla legge di bilancio per il 2017, si segnalano le disposizioni di maggior rilevanza.
- Soppressione dello Spesometro, e introduzione della Comunicazione analitica dei dati delle fatture emesse e ricevute.Devono essere trasmessi i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni, data e numero di riferimento delle fatture, base imponibile, aliquota iva, imposta e tipologia id operazione. A regime di dati dovranno essere trasmessi entro il 31/5-31/08-30/11-28/02 di ogni anno. In caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di 25 euro, con un massimo di 25.000 euro.
- Introduzione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. I dati devono essere trasmessi anche in caso di liquidazione iva a credito. A regime di dati dovranno essere trasmessi entro il 31/5-31/08-30/11-28/02 di ogni anno. L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni iva è punita con una sanzione da 5.000 a 50.000 euro.
- Estesi i termini di presentazione della Dichiarazione integrativa a favore (Irpef, Irap, sostituti d’imposta, IVA) e ravvedimento. Importante novità è l’estensione dei termini di presentazione della Dichiarazione integrativa a favore del contribuente (per Irpef, Irap, sostituti d’imposta, Iva) e per il ravvedimento. E’ infatti prevista la possibilità di integrare la dichiarazione dei redditi entro il termine previsto per l’accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73 per correggere errori o omissioni sia “a favore” che “a sfavore” del contribuente, ossia errori o omissioni che abbiano comportato l’indicazione di un maggior o minor reddito o, comunque, un maggiore o minore debito o credito d’imposta. La normativa elimina il disallineamento esistente tra il termine di presentazione della dichiarazione integrativa “a favore” (termine previsto per la dichiarazione del periodo d’imposta successivo) e quello della dichiarazione integrativa “a sfavore” (termine previsto per l’accertamento).
- Rottamazione delle cartelle. Viene previsto il pagamento delle somme senza sanzioni e interessi di mora con riferimento alle cartelle esattoriali notificate tra il 1° gennaio 2000 sino a tutte quelle assegnate nel 2016. Il pagamento può avvenire in 5 rate, a luglio, settembre e novembre 2017 e ad aprile e settembre del 2018; i versamenti delle rate 2017 dovranno coprire il 70% della somma dovuta. Si deve aderire alla misura entro marzo 2017.
- Soppressione di Equitalia e istituzione di Agenzia delle entrate-Riscossione. Per il 1° luglio 2017 è prevista la chiusura di Equitalia. L’attività di riscossione dei tributi sarà svolta dalla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione, controllata dall’Agenzia delle Entrate e subordinata alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Riapertura dei termini della procedure di collaborazione volontaria. La voluntary disclosure è lo strumento utile per evitare l’evasione fiscale, infatti permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale autodenunciandosi allo Stato. Chi utilizzerà la misura, pagherà le tasse, ma riceverà uno sconto sulle sanzioni e sulla mora, e un condono sui reati connessi. Il termine ultimo per aderire è il 31 luglio 2017.
- – Introduzione degli indici sintetici di affidabilità, in sostituzione degli studi di settore. I tanto contestati studi settore, dal 2017, verranno sostituiti dagli “indici sintetici di affidabilità fiscale” cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in fatto di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti. Il nuovo indicatore sarà articolato in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.
- – Introdotti nuovi termini di versamento delle imposte IRPEF, IRAP e IRES. Per le persone fisiche il termine per versamento a saldo dell’IRPEF e dell’IRAP viene posticipato dal 16 al 30 giugno 2017. Per i soggetti Ires, il termine per il versamento dell’imposta sul reddito e dell’Irap, passa dal giorno 16, all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
- Soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i versamenti di importo superiore a mille euro, ed elevazione da 15 a 30 mila euro dell’ammontare del rimborso iva subordinato al rilascio di garanzia da parte del beneficiario. Per i contribuenti persone fisiche non titolari di partita iva, si torna all’F24 cartaceo per i pagamenti con un saldo finale superiore a 1.000 euro senza che siano state effettuate compensazioni.
Riferimenti normativi: D.L. 193/2016 convertito in legge.
Seguirà informativa sui contenuti della legge di Stabilità di recente approvazione.
21/12/2016