Con la conversione in legge del decreto competitività (D. L. 91/2014) è stato disposto che le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica per asporto di merci (shopper) non conformi alle caratteristiche della L. 128/2012 si applicano immediatamente dal 21/8/2014. Fino ad ora di fatto le sanzioni non erano operative perché dovevano scattare dopo 60 giorni dall’emanazione di un DM tecnico mai entrato in vigore.

Fermo restando il divieto di commercializzazione di sacchetti non biodegradabili, dal 25/3/2012 possono essere commercializzati solo sacchetti conformi alla L. 128/2012, e cioè:

  • sacchetti monouso con polimeri rispondenti alla norma tecnica UNI EN 13432:2002
  • sacchetti riutilizzabili realizzati con polimeri diversi con maniglia esterna di spessore superiore a 200 micron (se uso alimentare) e 100 micron (se altri usi) e con maniglia interna di spessore superiore a 100 micron (se uso alimentare) e 60 micron (se altri usi).

I sacchi realizzati con polimeri non conformi alla predetta norma Uni devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata (se uso alimentare) e il 10 % di plastica riciclata (se altri usi).

La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 % del fatturato del trasgressore.

L’accertamento della violazione è a carico della polizia amministrativa (es: vigili urbani, polizia locale, ecc.). Riferimento normativo: art. 11 co. 2-bis della Legge 11/8/2014 n. 116 di conversione del D. L. 91/2014; art. 2 della L. 28/2012 di conversione del D. L. 2/2012.

18/09/2014