Le comunicazioni ricevute non comportano alcun obbligo in capo ai contribuenti. Se la comunicazione non è corretta, il contribuente può contattare l’Agenzia delle Entrate, con le modalità indicate nella comunicazione stessa, per segnalare il motivo della segnalazione errata. Il contatto con l’Agenzia delle Entrate può essere fatto anche da un intermediario, sempre con le modalità indicate nella comunicazione. Non è chiaro quali comportamenti saranno tenuti dall’Agenzia delle Entrate a seguito della segnalazione del contribuente: non è chiaro quindi capire se a seguito della segnalazione del contribuente il caso

verrà archiviato e se saranno necessari interventi successivi con l’ufficio locale di competenza.

Se invece la comunicazione è corretta il contribuente può rimuovere la violazione segnalata avvalendosi del ravvedimento operoso e della riduzione delle sanzioni a 1/6. Le modalità con cui operare il ravvedimento operoso saranno diverse a seconda delle anomalie riscontrate. Nel caso, ad esempio, in cui vengano riscontrati maggiori ricavi il contribuente dovrà procedere a sanare la violazione di infedele dichiarazione per il modello UNICO, la dichiarazione IRAP e la dichiarazione Iva ed eventualmente sanare la violazione di versamento periodico Iva non eseguito.

Dalle segnalazioni arrivate fino ad ora abbiamo notizia di comunicazioni errate relative al settore dell’autotrasporto. In questi casi la segnalazione (errata) di non allineamento dei dati tra quanto indicato nella dichiarazione Iva del contribuente e i dati comunicati dai suoi clienti con lo Spesometro deriva dal fatto che la procedura di segnalazione non considera lo slittamento delle fatture emesse nel 4° trimestre. Queste fatture sono (correttamente) indicate nella dichiarazione Iva dell’autotrasportatore dell’anno successivo a quello di emissione; i clienti dell’autotrasportatore hanno invece (correttamente) indicato tali operazioni nell’anno di ricevimento.

Altra anomalia deriva dal fatto che i dati presi a riferimento nella dichiarazione Iva escludono il conteggio del rigo VE30 che, per sua natura, comprende prevalentemente operazioni che non dovevano essere indicate in Spesometro (esportazioni). Nel rigo VE30 dovevano però essere indicate anche alcune operazioni diverse dalle esportazioni (esempio operazioni non imponibili art. 9 DPR 633/72), che andavano indicate in Spesometro. In questi casi quindi potrebbe arrivare la comunicazione di anomalia (non corretta) al contribuente.

Tutto ciò premesso, tenendo conto che gli avvisi sono inviati ai contribuenti tramite PEC, si consiglia alle imprese di monitorare la propria casella per la tempestiva verifica dell’eventuale ricevimento delle comunicazioni.

15/09/2015