Pagamento stipendi/compensi del mese di dicembre 2013 entro e non oltre il 12 gennaio 2014
Per effetto di una norma vigente da tempo (articolo 51, comma 1, T.U.I.R. − D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917), continua a valere il cosiddetto principio di cassa “allargato”, in base al quale gli emolumenti di dicembre vengono inseriti nel conguaglio fiscale di fine anno seguendo il criterio della competenza, diversamente dal consueto criterio di cassa. La condizione è che tali emolumenti vengano erogati ai dipendenti/co.co.co.−pro. entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo. Nel caso gli stipendi/compensi fossero corrisposti ai predetti lavoratori in data
successiva al giorno 12 del mese di gennaio, si determinerebbe la necessità di dover modificare la tassazione applicata ai prospetti paga già consegnati alle Aziende, con notevoli complicazioni sia per il datore di lavoro/committente che per i lavoratori; lo stesso vale, ovviamente per i prospetti paga elaborati nel corso dell’anno 2013 e che non verranno corrisposti entro il 12 gennaio 2014. Al fine di evitare difficoltà di natura operativa e contabile, è perciò importante che gli emolumenti del mese di dicembre 2013, come tutti quelli riferiti all’anno 2013, vengano corrisposti non oltre il 12 gennaio 2014; più precisamente, si intende che le somme devono risultare a quella data disponibili per il lavoratore. Inoltre, il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro/committente di tenere conto, in sede di conguaglio di fine anno, anche di altri redditi − da lavoro dipendente e/o assimilati − percepiti nell’anno stesso per precedenti rapporti di lavoro con altri soggetti. Tale opzione, volta a rendere definitivo il prelievo fiscale operato dal sostituto d’imposta, può essere esercitata dal lavoratore semplicemente presentando al proprio datore di lavoro/committente i Modelli CUD relativi a precedenti rapporti di lavoro sostenuti nel corso dello stesso anno o eventuali altre certificazioni rilasciate da sostituti d’imposta diversi, entro il termine ultimo del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Per agevolare le operazioni di conguaglio di fine anno, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione, invitiamo le imprese in indirizzo a raccogliere anticipatamente dai lavoratori tali eventuali certificazioni, provvedendo a consegnarle entro il 2 gennaio 2014 all’Ufficio Paghe C.N.A di riferimento. Data l’importanza delle problematiche in argomento, Vi invitiamo a prendere contatti con il predetto Ufficio Paghe C.N.A. di riferimento per eventuali approfondimenti o per l’analisi di situazioni specifiche. Ringraziamo anticipatamente le imprese per la preziosa collaborazione.
18/12/2013