Sono state definite le regole di accesso al fondo perduto perequativo in favore dei titolari di partita Iva. Ora si attende il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che fisserà il giorno di apertura e di chiusura delle domande telematiche.

I richiedenti devono avere registrato un calo degli utili o un aumento delle perdite nel 2020 almeno del 30%, rispetto ai valori registrati nel 2019.

Ai fini del calcolo del contributo è previsto un meccanismo di 5 scaglioni, con una progressione delle aliquote decrescente al crescere dei ricavi e dei compensi, prendendo a riferimento per ricavi e compensi i valori riportati nelle dichiarazioni dell’anno d’imposta 2019. Le aliquote sono le seguenti:

  • 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a € 100.000;
  • 20% per ricavi tra € 100.000 e 400.000;
  • 15% tra € 400.000 e 1 milione;
  • 10% tra € 1 milione e 5 milioni;
  • 5% tra € 5 milioni e 10 milioni.

L’importo del contributo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate dai precedenti decreti anticrisi; i contributi da sottrarre sono:

– CFP art.25, D.L. 34/2020;

– CFP artt.59 e 60, D.L. 104/2020;

– CFP artt.1, 1-bis e 1-ter D.L. 104/2020;

– CFP art.2, D.L. 172/2020;

– CFP art.1. D.L. 41/2021;

– CFP art.1, commi 1-14 D.L. 73/2021.

 

La fruizione del contributo è legata all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Il decreto chiarisce che le dichiarazioni integrative e correttive riferite al 2019 e al 2020 non saranno tenute in considerazione dall’Amministrazione Finanziaria, qualora dagli importi indicati derivi un contributo maggiore rispetto a quello delle dichiarazioni trasmesse entro il 30.09.2021.