A seguito della emanazione del decreto legge 10 agosto 2023, n.105 (GU n.186 del 10/08/2023) che al Capo VI, art. 9 disciplina l’“Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARSCoV-2”, con l’abrogazione dell’art. 10-ter del decreto-legge n.52/2021 che disciplinava la materia, il Ministero della Salute ha recentemente pubblicato una propria circolare di aggiornamento delle indicazioni sulle misure di prevenzione della trasmissione di SARS-CoV-2.
In sostanza il Ministero prende in considerazione due ipotesi:
1) PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Il Ministero raccomanda di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie. In particolare, viene consigliato quanto segue:
- Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
- Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
- Applicare una corretta igiene delle mani.
- Evitare ambienti affollati.
- Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA. Questa raccomandazione assume particolare rilievo per tutti gli operatori addetti all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, che devono quindi evitare il contatto con pazienti a rischio.
- Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
- Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
- Per quanto riguarda le persone con diagnosi confermata di Covid-19 ricoverate in ospedale oppure ospiti di RSA si rimanda alle norme fin qui attuate.
2) PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19
Per le persone venute a contatto con casi di Covid-19 (“contatti stretti”) non si applica nessuna misura restrittiva.
Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza.
Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
Riferimenti: Ministero della Salute, circolare n.25613 del 11 agosto 2023