I sostituti d’imposta dovranno certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti ai sostituiti nell’anno 2016. La certificazione unica 2017 (CU) relativa ai redditi 2016, va inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 utilizzando il modello “ordinario” che riporta anche una parte di dati indicati in precedenza nel modello 770. La consegna della CU, modello “sintetico” ai percettori delle somme, è stata spostata al 31 marzo 2017. Sanzioni – Per certificazioni omesse, tardive o errate la sanzione prevista è di 100 euro per ogni certificazione, con un massimo di 50,000 euro per ogni sostituto di imposta. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, cioè entro il 12 marzo 2017. Per le certificazioni trasmesse entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo, pari a 33,33 euro per singola certificazione con un limite massimo di 20.00 euro per anno e per sostituto d’imposta.