Si rammenta con la presente che il decreto sulle semplificazioni attuativo del Jobs Act (cfr. vedi anche), ha previsto l’abrogazione dell’obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal 23 dicembre 2015.
Da tale data non sarà quindi più necessario effettuare alcuna registrazione sui registri già in uso né provvedere alla vidimazione (nelle regioni in cui è ancora richiesta) o tenuta di nuovi registri, nei casi in cui ciò era previsto. I registri già in uso andranno comunque conservati sul luogo di lavoro per almeno 4 anni dall’ultima registrazione o, se non usati, dalla data della vidimazione.
Riferimenti: Art.21, c.4 del D.lgs. n.151/15; D.M. 12 settembre 1958.
04/02/2016