Entro il 31 gennaio le aziende che occupano almeno 15 dipendenti “utili”, cioè al netto delle categorie che possono essere escluse, quali dirigenti, apprendisti, somministrati, p. time in proporzione all’orario svolto ecc., devono provvedere all’invio del prospetto informativo che ha lo scopo di segnalare la situazione occupazionale e le eventuali scoperture di disabili al 31/12/2017. Il prospetto va inviato quando, rispetto all’ultimo presentato, siano intervenute variazioni nella situazione occupazionale che hanno portato ad una modifica degli obblighi per il datore di lavoro. Con l’abrogazione dell’art. 3 comma 2 della Legge 68/2009, vi è l’obbligo di invio anche per le aziende che occupano 15 dipendenti e non hanno provveduto a nuove assunzioni. Il mancato invio del prospetto informativo comporta l’applicazione della sanzione di euro 635.11, maggiorata di euro 30.76 per ogni giornata di ritardo.

 

La normativa della Legge 68/99 prevede assunzioni di disabili in tutte le aziende che occupano almeno 15 dipendenti, dopo 60 gg. dall’insorgenza dell’obbligo:

  •  Da 15 a 35 dipendenti – obbligo di 1 disabile
  • Da 36 a 50 dipendenti – obbligo di 2 disabili
  • Oltre i 50 dipendenti – obbligo di disabili nella percentuale del 7% e delle categorie protette (orfani vedove ecc.) nella percentuale dell’ 1%.

Il mancato rispetto degli obblighi, oltre ad essere soggetto a sanzione amministrativa giornaliera, fa venir meno anche la possibilità di attivare tirocini formativi e di accedere a gare di appalto.

29/01/2018