Il Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro, ha definito i criteri per la gestione della sicurezza antincendio pubblicando nella GU n. 237 del 4 ottobre 2021 un Decreto Ministeriale in attuazione dell’art. 46 del D.Lgs. 81/2008.

In questo DM, che entra in vigore fra circa un anno (4 ottobre 2022), si definiscono le misure da adottare per la sicurezza antincendio sia durante le normali attività lavorative che in caso di emergenza in tutti i luoghi di lavoro, così come definiti dall’art. 62 del T.U.

Per quanto riguarda i cantieri temporanei mobili e le attività a rischio di incidente rilevante, questo decreto definisce criteri limitatamente alla designazione, formazione, e aggiornamento degli addetti antincendio e i requisiti dei relativi docenti.

Per quanto riguarda i Piani di Emergenza permane l’obbligo di redazione per i luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori e i luoghi di lavoro che rientrano nell’all. I del DPR 151/2011; si aggiungono i luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori. In tutti gli altri luoghi di lavoro non sopra compresi, il datore di lavoro deve definire ed adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio e riportare tali misure nel DVR o nelle procedure standardizzate.

La formazione degli addetti antincendio viene definita in base a nuovi livelli di rischio definiti come 1, 2, 3 che prendono il posto dei livelli di rischio basso, medio, elevato e, pur rimanendo inalterato il numero delle ore formative previste, il Dm definisce i criteri e i contenuti minimi della formazione e dell’aggiornamento, compresa una verifica dell’apprendimento per i discenti.

 

L’ufficio sicurezza CNA è a disposizione con i propri tecnici per redigere le valutazioni necessarie.

 

CLICCA QUI PER DM 2 SETTEMBRE 2021 – Criteri per la gestione della sicurezza antincendio