Il Governo con proprio Comunicato stampa di ieri 17/3/2022 ha dichiarato di aver ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Le novità sono:

-la cessazione dello stato di emergenza dal 31 marzo;

disposta la proroga dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 della modalità semplificata di accesso allo smart working.

Fino a tale data sarà dunque ancora possibile ricorrere al lavoro agile:

•anche in mancanza dell’accordo individuale;

•assolvendo agli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017, in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;

•comunicando al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori nonché la data di inizio e di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, tramite la procedura semplificata con la modulistica e l’applicativo informatico resi disponibili nel sito internet del Ministero del lavoro.

Stop al sistema colori delle regioni;

Rimane obbligo vaccinale per gli over 50 (e per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia penitenziaria) fino al 15 giugno ma al lavoro sarà sufficiente il green pass base e rimane soltanto la sanzione di 100 euro per gli over 50 non si vaccinano.

LE TEMPISTICHE

-Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo.

-Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus)”.

Si rimane in attesa di leggere il testo normativo per la valutazione delle ripercussioni operative.

-E’ confermato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine in tutti luoghi al chiuso.

-Fino al 30 aprile servirà il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza, mentre viene sancito lo stop all’obbligo di certificazione verde Covid per il trasporto pubblico locale.

-Rimane necessario quello base (che si ottiene anche con un tampone) per mense e catering continuativi, concorsi pubblici, corsi formazione pubblici e privati e colloqui visivi.

-Gli stadi ritornano con capienza al 100%.

-Dal 1 aprile non sarà più obbligatorio avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio.

-Fino al 30 aprile il green pass rafforzato servirà per piscine, centri natatori, centri benessere, palestre, strutture ricettive, convegni, congressi, centri ricreativi, feste cerimonie civili/religiose, sale gioco/scommesse/bingo, discoteche e assimilate, partecipazione spettacoli e competizioni sportive al chiuso. Resta rafforzato per servizi ristorazione banco/tavolo solo al chiuso, all’aperto subito.

-protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

-dal 1 maggio viene eliminato il green pass.

SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:

  • Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

-Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

QUARANTENA

Anche chi non è vaccinato non dovrà fare la quarantena se ha avuto un contatto con un positivo. Per le scuole chi è positivo resterà a casa, chi non lo è continua ad andare in classe senza vincoli numerici.

Riferimento: Comunicato Stampa 17/3/2022