L’INAIL, con la circolare n. 62/2014 (CLICCA QUI), amplia la tutela assicurativa dell’infortunio in itinere, comprendendo in essa anche i casi d’infortunio avvenuti ai lavoratori assicurati durante la deviazione o interruzione dal normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, se questa è determinata dalla necessità di accompagnare i figli a scuola.

L’ammissibilità alla tutela di queste particolari fattispecie d’infortunio in itinere è subordinata, in concreto, all’accertamento da parte dell’INAIL, e con riferimento ad ogni singolo caso, della sussistenza o meno di tale necessità da parte del lavoratore. Necessità questa accertata dall’Istituto attraverso la

verifica non solo delle modalità e delle circostanze in cui è avvenuto l’infortunio, ma anche con riferimento a quegli elementi attraverso i quali sia ravvisabile, “ragionevolmente”, un collegamento finalistico e “necessitato” tra percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata. Gli elementi sottoposti a verifica da parte dell’INAIL sono, a detta dello stesso Istituto, l’età del figlio, la durata della sosta, la lunghezza della deviazione, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere a tale obbligo familiare di assistenza del figlio, e nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, la necessità del suo utilizzo.

Applicazione delle nuove disposizioni Le nuove disposizioni impartite dall’Istituto trovano applicazione sia ai casi futuri, sia ai casi ancora in istruttoria o per i quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie, sia per i casi già definiti purché non ancora prescritti o passati con sentenza in giudicato. Queste nuove disposizioni in materia di infortunio in itinere vanno ad integrare le precedenti contenute nelle “linee guida per la trattazione degli infortuni in itinere” emesse dall’Istituto nell’aprile del 1998, a cui si sono aggiunte, poi, quelle contenute nella nota del 15 marzo 2000, espresse dallo stesso dopo l’entrata in vigore del D.lgs.n. 38/2000 (CLICCA QUI).

Comunicazione EPASA del 20 gennaio 2015.16/02/2015