L’art.219 co.5 del D.Lgs.152/06 dispone che, per migliorare la gestione dei rifiuti d’imballaggi, devono essere fornite opportune informazioni agli utilizzatori ed ai consumatori.  In particolare, i produttori di imballaggi devono etichettarli in modo da fornire:

  1. ai consumatori una corretta informazione sulle destinazioni finali (cosiddetta “etichettatura ambientale”);
  2. ad utilizzatori e consumatori, le informazioni necessarie per identificarli e classificarli, sulla base della Decisione 97/129/CE quando non esistono specifiche norme UNI.

 

L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente (es: bottiglia e tappo).

In caso di esportazione, occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.

 

Etichettatura ambientale

 

Con questa etichettatura devono essere fornite le informazioni sulle possibili destinazioni finali degli imballaggi una volta diventati rifiuti come, ad esempio: “Raccolta differenziata carta”; “Raccolta differenziata”, “verifica presso il tuo Comune”, ecc.

Sono pertanto interessati tutti gli imballaggi che, tal quali o perché facenti parte di un prodotto preconfezionato, sono a disposizione del consumatore finale a qualunque titolo (canale B2C), cioè in vendita o anche gratuitamente.

Conseguentemente, questo obbligo non riguarda gli imballaggi utilizzati da parte di altre imprese (canale B2B) e non direttamente destinati al consumatore finale. Nulla vieta comunque di apporre l’etichettatura anche a questi imballaggi utilizzati, ad esempio, durante le fasi di trasporto, in esposizioni o fiere ecc.

 

Diversamente da quanto disposto per le informazioni riguardanti la natura degli imballaggi (in capo ai produttori/importatori), la norma non prevede espressamente chi abbia l’obbligo di apporre l’etichettatura, cioè se tale obbligo fa capo al produttore o all’utilizzatore dell’imballaggio (es: produttore della bottiglia o riempitore della stessa).

Con la circolare prot.n.52445/2021, il MiTE ha chiarito che, considerando anche il fatto che l’etichettatura viene apposta anche sulla base delle esigenze dell’utilizzatore dell’imballaggio, tale obbligo è posto a carico sia del produttore sia dell’utilizzatore.

A nostro parere occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.

 

Etichettatura materiale materiali imballaggi: Decisione 97/129/CE

 

I produttori di imballaggi, applicando la Decisione 97/129/CE, devono riportare le informazioni riguardanti i materiali che costituiscono l’imballaggio (es: PAP, ALU, ecc.). Con il termine “produttori” il D.Lgs.152/06 identifica i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.

Nel caso in cui per l’imballaggio in esame la Decisione 97/129/CE non preveda specifiche indicazioni, possono essere applicate le norme UNI quali, ad esempio le UNI 1043 1, 10667 1 o 11469. Ricordiamo comunque che le norme UNI sono volontarie e non vi è nessun obbligo di applicazione, anche in

assenza di disposizioni nella suddetta Decisione.

A differenza dell’etichettatura ambientale, questa riguarda tutte le tipologie di imballaggio, sia quelli destinati al canale B2C che quelli per il canale B2B.

 

Modalità di etichettatura

 

A parte alcune disposizioni specifiche previste dalla Decisione 97/129/CE non vi sono indicazioni specifiche o cogenti in merito alle modalità di etichettatura.

Il MiTE è comunque favorevole verso le soluzioni digitali, simbolo di semplificazione, dematerializzazione e sicurezza delle informazioni, caratteristiche per le quali, è stato chiarito, tale possibilità è riconosciuta come una soluzione adottabile per tutti gli imballaggi. A tal proposito è stato anche chiarito che, qualora l’imballaggio sia destinato al consumatore finale, il soggetto obbligato è tenuto a riportare sull’imballaggio o sul punto di vendita, sia esso fisico o virtuale a cui il consumatore abbia accesso, le istruzioni per consentirgli di intercettare le informazioni ambientali obbligatorie tramite i canali digitali previsti (App, QR code, siti web, ecc.).

 

Sanzioni

 

L’art.261 co.3 del D.Lgs.152/06 prevede una sanzione amministrativa da 5.200 a 40.000 a carico di chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle informazioni previste dall’art.219 co.5 del D.Lgs.152/06.

 

Per approfondimenti e consulenze contattare l’ufficio ambiente: Dott.ssa Giorgia Morelli 0523/572232, morelli@cnapc.it.