E’ in arrivo la primavera e l’attività di privati e aziende di giardinaggio e si intensificano per far fronte alla cura del verde pubblico e privato. Gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde, che inevitabilmente si creano, devono essere gestiti in maniera differente, a seconda del soggetto che li produce e della loro provenienza.

Le potature e gli sfalci, se prodotto dal privato cittadino, possono essere conferite dallo stesso nelle vasche di raccolta dedicate che sono poste in vari punti sia della città  e ancor più nella Provincia, successivamente vengono raccolte da Iren e conferite a Borgoforte come rifiuto Urbano.

I rifiuti prodotti dalle aziende di giardinaggio invece, non sono rifiuti generici ma bensì devono rispettare le novità normative introdotte dal 1° gennaio 2021, con l’entrata in vigore del Decreto Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha chiarito la ”nuova definizione di rifiuti urbani”. Con la nuova disciplina di classificazione dei rifiuti, è stato soppresso il concetto di rifiuto speciale assimilabile a rifiuto urbano, e ciò rappresenta la novità più rilevante per tutti i settori produttivi. Pertanto, anche gli scarti derivanti dalla manutenzione del verde, cioè gli sfalci e le potature, sono classificati come rifiuti con codice EER 200201.

Se gli sfalci provengono da un area privata devono essere conferite ad un impianto autorizzato accompagnato da formulario con trasporto autorizzato previa iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio (cat. 2 bis). La gestione di questi rifiuti come rifiuti speciali comporta la tenuta di un registro vidimato dalla Camera di Commercio, con l’annotazione del carico e scarico dei rifiuti in caso di imprese con più di 10 dipendenti. 

Ciò fatto salvo quanto deliberato con la legge europea 2018, in vigore dal 26/5/2019, che ha modificato le norme riguardanti la gestione dei rifiuti costituiti da sfalci e potature. In particolare i parametri per poter escludere tali materiali dal campo d’applicazione delle norme sui rifiuti. Sono escluse le materie fecali, se non classificabili come sottoprodotti ai sensi dell’art.185 co.2 lettera b), la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Dal momento che non sono stati chiariti alcuni aspetti critici della normativa, riteniamo in via cautelativa, di dare le suddette indicazioni alle aziende di settore, in attesa che il neo-istituito Ministero della Transizione Ecologica pubblichi una circolare esplicativa.

Per ulteriori informazioni ed espletamento pratiche di iscrizione Albo Gestori contattare l’ufficio ambiente:

Dott. ssa Giorgia Morelli

Tel. 0523/572232