In riferimento alle attività non esentate dalla verifica del Green Pass ai clienti (DPCM 21 Gennaio 2022) purtroppo la normativa non è esplicita, vi chiediamo però di tenere presente lo spirito della norma che indica chiaramente l’impossibilità, per le persone non vaccinate e senza nemmeno un test antigenico rapido, di effettuare tutta una serie di azioni di vita quotidiana limitando le loro azioni alle esigenze primarie ed essenziali della persona indicate alle lettere a), b), c), d), art. 1, del DPCM 21 gennaio 2022.
Il decreto cita:
“Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 (ciclo vaccinale primario o richiamo, guarigione, test antigenico rapido), l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:
a) servizi alla persona;
b) pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, …..omissis
c) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.”
Intenzione del legislatore è quella di limitare al minimo indispensabile l’entrata di non vaccinati (senza test antigenico rapido) nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Il DPCM 21 gennaio 2022 poi rende esplicito che:
“art. 1……..le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:
a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;
b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art.8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;
c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitar
esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.”
Riteniamo che in merito alle attività artigianali che non hanno l’apertura al pubblico (rivendita diretta, mostra, etc.) non sia richiesto la verifica del possesso del green pass dei clienti. In tutti gli altri casi si allega cartello informativo ai clienti.
I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.