In riferimento alle attività non esentate dalla verifica del Green  Pass ai clienti (DPCM 21 Gennaio 2022) purtroppo la normativa non è esplicita, vi chiediamo però di tenere presente lo spirito della norma che indica chiaramente l’impossibilità, per le persone non vaccinate e senza nemmeno un test antigenico rapido, di effettuare tutta una serie di azioni di vita quotidiana limitando le loro azioni alle esigenze primarie ed essenziali della persona indicate alle lettere a), b), c), d), art. 1, del DPCM  21 gennaio 2022.

 

Il decreto cita:

 

 “Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2 (ciclo vaccinale primario o richiamo, guarigione, test antigenico rapido),  l’accesso ai seguenti servizi e attività, nell’ambito del territorio nazionale:

a)  servizi alla persona;

b)  pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, …..omissis

c)  colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.”

 

Intenzione del legislatore è quella di limitare al minimo indispensabile l’entrata di non vaccinati (senza test antigenico rapido) nei luoghi chiusi aperti al pubblico. Il DPCM 21 gennaio 2022 poi rende esplicito che:

 

“art. 1……..le esigenze essenziali e primarie della persona per  far  fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera  b),  non  è  richiesto  il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui  all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti:

    a) esigenze alimentari e di prima  necessità per  le  quali è consentito l’accesso esclusivamente  alle  attività commerciali  di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto;

    b)  esigenze  di  salute,  per  le  quali è  sempre  consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di  cui  all’art.8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di  prevenzione,  diagnosi  e cura, anche per gli accompagnatori, fermo  restando  quanto  previsto dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52  per  quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori  nei  suddetti  luoghi  e dall’art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei  visitatori  a   strutture residenziali,   socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice;

    c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito  l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo  di  assicurare  lo  svolgimento  delle  attività istituzionali  indifferibili,  nonché quelle   di   prevenzione   e repressione degli illeciti;

    d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito  l’accesso agli uffici  giudiziari  e  agli  uffici  dei  servizi  sociosanitar

esclusivamente  per  la  presentazione  indifferibile  e  urgente  di denunzie da parte di soggetti vittime di  reati  o  di  richieste  di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o  incapaci, nonché per consentire lo svolgimento  di  attività di  indagine  o giurisdizionale per cui è  necessaria  la  presenza  della  persona convocata.”

 

Riteniamo che in merito alle attività artigianali che non hanno l’apertura al pubblico (rivendita diretta, mostra, etc.) non sia richiesto la verifica del possesso del green pass dei clienti. In tutti gli altri casi si allega cartello informativo ai clienti.

 

I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

 

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