Il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì 16 settembre 2021, un decreto-legge che introduce l’obbligo della certificazione verde Covid-19 per tutti i lavoratori, autonomi e subordinati, sia della pubblica amministrazione sia del settore privato.

Ecco una prima sintesi che, ovviamente, non tiene conto dei diversi casi particolari che emergeranno nei prossimi giorni, rispetto ai quali forniremo tempestivi aggiornamenti.

Il decreto interviene innanzitutto per stabilire l’obbligatorietà del green pass nel settore pubblico. All’articolo 3 si introduce l’obbligo anche per i lavoratori del settore privato.

Infatti, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 (la data di scadenza attualmente fissata per lo stato di emergenza), sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i certificati verdi (green pass) coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato per l’accesso nei luoghi di lavoro. Il certificato verde è richiesto anche per i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione, o di volontariato anche sulla base di contratti esterni.

Sono esclusi dal possesso del certificato verde i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea documentazione medica rilasciata secondo i canoni previsti dal Ministero della Salute.

Sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre 2021 questi ultimi dovranno definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Per i lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, attività lavorativa, di formazione, o di volontariato anche sulla base di contratti esterni, la verifica è effettuata sia dai propri datori di lavoro che dai datori di lavoro presso i quali accedono.

Al controllo può essere delegato un dipendente dell’impresa. A questo proposito, stiamo già adeguando – lo pubblicheremo sul sito – il fac-simile di delega.

Il controllo può essere verificato con l’applicazione smartphone e tablet denominata VerificaC19 e disponibile su Google store e Apple store, che permette di verificare la validità del green pass inquadrando il codice Qr di quest’ultimo.

Ricordiamo che il green pass è ottenibile con la vaccinazione (diventa valido 15 giorni dopo la somministrazione della prima dose valendo per 12 mesi – anche per coloro che hanno effettuato una sola dose a seguito della guarigione), in seguito a guarigione (validità 6 mesi) o con un tampone negativo (attualmente valido 48 ore, nel caso del tampone molecolare 72 ore).

Specifichiamo che l’obbligo del green pass riguarda tutti i lavoratori – titolari e dipendenti – delle imprese di ogni tipo, quindi aziende manifatturiere come imprese dei servizi, ristorazione, servizi alla persona. Non riguarda, invece, i clienti, mentre coinvolge tutti coloro che entrano in azienda per motivi di lavoro (fornitori di merci e servizi, rappresentanti, eccetera)

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del green pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione, o altro compenso o emolumento, fino alla presentazione del certificato verde.
Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di certificato verde.

CNA PIACENZA come sempre rimane a disposizione per ogni ulteriore informazione.