Con due importanti misure sul tema IMU il Comune di Piacenza interviene concretamente a vantaggio dell’occupazione nel settore artigianale e di nuovi insediamenti produttivi.
Come noto, dal gennaio 2012 non esiste più l’ICI e le norme che la riguardano (d.lgs. n. 504/1992). Al suo posto, è stata introdotta l’IMU, l’imposta municipale propria, istituita con gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011. In particolare, l’art. 13 del d.l. n. 201/2011, convertito con l. n. 214/2011, ha introdotto, in via sperimentale, l’IMU dal 2012 al 2014.
L’IMU sostituisce l’imposta comunale sugli immobili e l’imposta sul reddito delle persone fisiche, compresa l’addizionale comunale all’IRPEF, dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Ebbene, in ottica di politica del lavoro e di politica industriale il Comune di Piacenza dà prova di buona amministrazione laddove, per artigiani e industriali, rispettivamente prevede e introduce sgravi per i c.d. laboratori artigianali e per i c.d. nuovi insediamenti produttivi.
Così, nel primo caso, ancorché per il solo 2012, per le unità immobiliari strumentali di nuova costruzione e le unità immobiliari oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, appartenenti alla categoria catastale C/3, utilizzate direttamente dal soggetto proprietario per la propria attività d’impresa che abbia attivato nell’anno 2012 almeno un contratto d’apprendistato, in luogo della ordinaria aliquota dello 0,96% il Comune prevede un abbattimento del 50%, riducendola quindi solo allo 0,48%.
Lo stesso abbattimento vale, per due anni a partire dall’effettiva utilizzazione del fabbricato purché ultimato dopo il 1° gennaio 2012, per quelli di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, accatastati o da accatastare nelle categorie catastali D/1 (opifici) o D/7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di attività industriale), destinati ad attività industriali e/o artigianali e/o di servizio che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale. Ovviamente, l’attività industriale e/o artigianale e/o di servizio deve permanere per almeno due anni a partire dall’effettiva apertura e laddove l’attività venga interrotta prima del biennio, l’impresa decadrà dal beneficio dalla data di cessazione dell’attività. Inoltre, i fabbricati di nuova costruzione e quelli oggetto di ristrutturazione ed ampliamento, per aver diritto all’agevolazione in questione, devono essere posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente la nuova attività, ovvero da altro soggetto giuridico che diventi proprietario dell’immobile che già fruisce di aliquota agevolata e che continui la stessa attività industriale e/o artigianale e/o di servizio.
15/11/2012