I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del Lavoro competente.
Libro unico del lavoro : a decorrere dal 1 gennaio 2017,il libro unico del lavoro è tenuto, con modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Con D.M., da emanare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente DLGS, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel LUL.
Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale: le stesse dovranno essere effettuate, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica che verrà resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e, successivamente, inviate alla DTL competente ed al datore di lavoro. Per l’attuazione di questa procedura occorre attendere un decreto del Ministro del Lavoro da emanarsi entro il 23 dicembre 2015.
Collocamento dei lavoratori disabili: destinatari sono anche i percettori di una pensione di invalidità. Dal 1 gennaio 2017 l’assunzione di un lavoratore disabile scatta, nel momento in cui l’impresa raggiunge la soglia dei 15 dipendenti, infatti l’assunzione andrà fatta entro 60 giorni. Per le aziende dai 15 ai 35 dipendenti, obbligo di un lavoratore, nelle aziende dai 36 ai 50 dipendenti n. 2 lavoratori e il 7% in quelle con organico superiore ai 50 dipendenti. Il DLGS consente di computare nell’aliquota i lavoratori già disabili prima dell’assunzione, anche se non assunti per il collocamento obbligatorio, a condizione che abbiano una minorazione superiore al 60% o con minorazioni riferibili a quelle comprese tra la prima e la sesta categoria delle tabelle annesse al T.U. della norma in materia di pensione di guerra o con disabilità intellettiva o psichica superiore al 45%
Le imprese private e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l’esonero dall’obbligo per tutto il personale che è impegnato in lavorazioni che comportino il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille. Questo comporterà il pagamento di una somma pari a 30,64 euro giornaliero per ciascuno lavoratore disabile non occupato. L’avviamento al lavoro ora diviene tutto nominativo fatti salvi accordi diversi scaturenti da convenzioni con i servizi per l’impiego stipulati ex art. 11. Gli incentivi spettanti, per l’assunzione di lavoratori disabili con riduzione della capacità lavorativa tra il 67 per cento e il 79 per cento e superiore al 79 per cento, si potranno detrarre direttamente dai contributi INPS con modalità di conguaglio nelle denunce contributive mensili.
05/11/2015