Arriva l’evoluzione del redditometro per i periodi d’imposta a decorrere dal 2011. Con il decreto del 16 settembre 2015 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (sulla Gazzetta Ufficiale 223 del 25 settembre), vengono stabilite le regole applicative per l’applicazione dell’accertamento sintetico e il contenuto induttivo aggiornato di alcuni elementi di capacità contributiva per gli anni d’imposta a partire dal 2011. Nel nuovo decreto escono ufficialmente di scena la stima delle spese per consumi basata esclusivamente sui dati Istat.

L’accertamento sintetico si basa sul concetto di spesa. L’amministrazione finanziaria può infatti risalire induttivamente al reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta. E’ fatta salva la prova contraria, fornita dal soggetto passivo, che le stesse spese sono state effettuate grazie a fonti di reddito legalmente escluse dalla base imponibile. La ricostruzione sintetica del reddito è effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

– spese certe analiticamente tracciate;

– quota di incremento patrimoniale imputabile al periodo d’imposta;

– quota di risparmio formatosi nell’anno;

– spese per elementi certi.

Rispetto al precedente provvedimento del 24 dicembre 2012 sono uscite di scena le spese medie Istat legate ai costi di sostenimento per beni e servizi di uso corrente. La possibilità di utilizzo di tali elementi era già stata bocciata dal Garante della privacy con il parere del 21 novembre 2013 e l’Agenzia delle Entrate aveva recepito tale indicazione con la circolare 6/E/2014. Ora il nuovo provvedimento si allinea ufficialmente ribadendo che le spese per beni e servizi di uso quotidiano rilevano comunque nel redditometro solo quando il relativo dato di spesa risulta su base certa dagli elementi presenti in Anagrafe tributaria.

Le uniche spese statistiche rilevanti ai fini della determinazione del reddito sintetico rimangono quelle connesse ai cosiddetti elementi certi, quali, ad esempio, quelle legate al possesso di immobili e di beni mobili registrati (tipicamente immobili, autoveicoli e natanti). Il provvedimento varato individua il nuovo contenuto induttivo di questi elementi tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale. Viene anche precisato che la quota di risparmio non utilizzata per consumi e investimenti. Viene infine confermato che non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e i servizi se gli stessi sono relativi esclusivamente ed effettivamente all’attività di impresa o all’esercizio di arti e professioni, sempre che tale circostanza risulti da idonea documentazione.

09/10/2015