Tutti gli avvisi e gli atti dell’Agenzia delle Entrate per i quali la legge impone l’obbligo di notifica, a decorrere dal 1° luglio 2017, potranno essere notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata. Se per le cartelle di pagamento Equitalia la novità è già in vigore, almeno per i soggetti tenuti ad avere la pec, ossia professionisti, società, ditte, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 44027 del 3 marzo 2017, ha comunicato che è stato approvato il modello, unitamente alle
relative istruzioni, per comunicare i dati relativi all’indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) per consentire la notifica degli avvisi e degli altri atti dell’Amministrazione Finanziaria che, per legge, devono essere notificati. L’utilizzo del modello è concesso solo alle persone fisiche (residenti e non) e ai soggetti diversi dalle persone fisiche che non sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’INI-PEC (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata). Al momento della notifica degli atti o degli avvisi, qualora la casella di PEC risulti satura, l’Amministrazione Finanziaria, decorsi almeno 7 giorni dal primo invio, provvederà ad un secondo tentativo di notifica. Invece, saranno applicate le disposizioni ordinarie in materia di notificazione degli atti nelle seguenti ipotesi:
- qualora, al secondo tentativo di notificazione, la casella PEC risulta ancora satura;
- qualora, già dal primo tentativo, la casella di posta elettronica certificata risulti non valida o non attiva. Se il contribuente non ha provveduto a rinnovare la propria pec e questa è scaduta l’Agenzia delle Entrate provvederà a notificare l’atto depositandolo in modalità telematica nell’area riservata del sito informatico di Infocamere; entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, si dovrà pubblicare il relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata.
- Come noto, dal momento della conoscenza dell’atto decorrono i termini per presentare ricorso. Determinare questo momento è quindi fondamentale perché, anche per un solo giorno di ritardo, potrebbe derivare il rigetto dell’opposizione. Ebbene, se con la notifica mediante raccomandate era molto facile stabilire la data di consegna – valeva il timbro postale al momento della materiale consegna della busta nelle mani del destinatario – con la Pec si considera:
- per il mittente, la data in cui questi riceve, dal gestore del servizio di posta certificata, la prima delle due mail con cui gli comunica di aver preso in gestione l’incarico della spedizione della mail nella casella di posta del destinatario (questo messaggio viene spedito in modo automatico; ne segue un secondo con cui gli comunica se la consegna è andata a buon fine o meno); – per il destinatario i termini iniziano a decorrere da quando questi, aprendo la propria casella Pec, è in grado di scaricare il messaggio (a prescindere dal fatto che lo faccia o meno). Nel caso di casella di posta elettronica satura, oppure di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, la notifica si considera conclusa nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito informatico di Infocamere.
24/03/2017