L’obbligo per le imprese italiane di stipulare polizze assicurative contro i rischi da catastrofi e calamità naturali, previsto dalla Legge di Bilancio 2024, entrerà definitivamente in vigore il 1° gennaio 2026 con l’eccezione per le aziende di grandi dimensioni, che dovranno adeguarsi entro la fine di ottobre.

E proprio questo nuovo adempimento normativo è stato al centro di un partecipato incontro informativo organizzato ieri da CNA Piacenza, andato in scena con i contributi del Presidente provinciale dell’associazione di categoria, Cristiana Crenna, del Direttore Enrica Gambazza e di Simone Iorio di Assiprime Assicurazioni.

“CNA – ha sottolineato Crenna – è contraria a questi ulteriori costi a carico delle imprese dovuti principalmente alla mancanza di manutenzione dei territori da parte dello Stato o dei vari enti pubblici territoriali. La norma che ha introdotto questa ulteriore tassa manca di chiarezza in vari punti, e c’è il rischio che molte aziende ubicate in territori a rischio cambino sede scegliendo magari di delocalizzare all’estero la propria produzione. CNA si sta ancora confrontando con il Governo, anche se la strada ormai pare tracciata”.

Gli aspetti pratici, burocratici, amministrativi e normativi della nuova legge sulle polizze catastrofali sono stati analizzati e approfonditi da Simone Iorio, che ha ricordato come il nuovo obbligo assicurativo per le imprese introdotto dal Governo nasca da un indirizzo dell’Unione Europea.

“L’Italia – ha precisato Iorio – doveva allinearsi agli altri paesi europei e lo ha fatto introducendo l’obbligo di coperture assicurative per calamità naturali ed eventi catastrofali. I casi espressamente contemplati dalla normativa riguardano terremoti, alluvioni, inondazioni e frane e l’obbligo ricade su tutte le aziende, con sede legale in Italia, iscritte al registro delle imprese. La normativa stabilisce che devono essere assicurate le immobilizzazioni materiali, vale a dire i terreni, i fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenziali all’edificio, gli impianti, i macchinari e le attrezzature industriali e commerciali funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa, sia quelle di proprietà che in leasing. Non c’è invece obbligo assicurativo per le merci, per le giacenze di magazzino e per gli automezzi aziendali targati e iscritti al Pra. Elemento importante ai fini del calcolo del premio assicurativo è la geolocalizzazione, perché nelle zone considerate maggiormente a rischio i costi sono ovviamente maggiori. Le polizze già in essere potranno essere aggiornate conformemente alla normativa in occasione della prima scadenza o del primo rinnovo utile”.

L’incontro si è concluso con l’illustrazione di alcuni casi pratici a seguito delle numerose domande formulate dagli imprenditori e artigiani presenti.

Ufficio Stampa CNA Piacenza