Scade il 16 febbraio 2017 il termine per il pagamento delle somme dovute all’Inail per autoliquidazione 2016/2017, in unica soluzione o prima rata, mentre resta fissato al 28 febbraio 2017 l’invio delle dichiarazioni telematiche.

Il calcolo dell’autoliquidazione va effettuato considerando i premi dovuti per regolazione dell’anno precedente (conguaglio con la rata già anticipata) e quelli dovuti in anticipo per l’anno in corso. Se spettanti, sono applicabili tutte le riduzioni: Legge 147/2013 (riduzione 16.61% sulla regolazione e 16.48% sulla rata), riduzione settore edile, incentivi per sostegno maternità/paternità e sostituzione lavoratori in congedo, riduzione imprese artigiane, riduzione per assunzioni Legge 407/1990 (assunzioni effettuate entro il 31/12/2014), ecc..

I datori di lavoro che prevedono di erogare minori retribuzioni rispetto all’anno precedente, possono richiedere all’inail, entro il 16 febbraio 2017, la riduzione del presunto ed effettuare su questo il calcolo della rata 2017. Il tasso, i premi artigiani e gli sgravi utili al calcolo sono rilevabili dalle basi di calcolo che l’Inail ha messo a disposizione sul portale, nel “fascicolo aziende”.

L’importo dovuto può essere versato in 4 rate uguali (16 febbraio, 16 maggio, 16 agosto differita al 20 agosto e 16 novembre) maggiorate degli interessi per dilazione, con aliquota confermata dello 0.55%; gli eventuali crediti, anche riferiti ad anni precedenti, previa verifica con l’Istituto, possono essere compensati in F24.

20/01/2017