E’ stato emanato il Decreto Ministeriale 18 marzo 2013 relativo all’individuazione delle caratteristiche dei sacchi per l’asporto di merci, detti più comunemente shopper. La commercializzazione è consentita sulle seguenti tipologie:

  • sacchi monouso biodegradabili e compostabili conformi alla norma UNI EN 13432/2002
  • sacchi riutilizzabili che abbiano la maniglia esterna alla dimensione utile del sacco

a) Con spessore superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata pari almeno al 30% se destinati all’uso alimentare

b) Con spessore superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata pari almeno al 10% se non destinati all’uso alimentare

  • sacchi riutilizzabili per l’asporto delle merci realizzati in carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliamide e in materiali diversi dai polimeri.

 

Ai fini dell’informazione ai consumatori i sacchi monouso o riutilizzabili composti da polimeri devono riportare le diciture necessarie prestabilite dal decreto in oggetto (es. sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici, sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 200 micron per uso alimentare o sacco riutilizzabile con spessore superiore ai 100 micron per uso non alimentare).

 

Al riguardo il Decreto in oggetto riafferma le sanzioni amministrative previste all’art. 2 del DL 2/12 convertito in legge 24/3/12 N. 28 in caso di mancato rispetto delle succitate norme, che vanno da un minimo di 2.500 euro ad un massimo di 25.000 euro aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti.

16/05/2013