Dal 7 dicembre 2012 è in vigore l’art.247-bis del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, il quale prevede l’obbligo di comunicare alla motorizzazione civile l’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni, da parte di soggetti diversi dall’intestatario della carta di circolazione.

Scopo della norma è quello di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli.

 Tuttavia, tale disposizione, e le relative sanzioni in caso di inadempimento, sono rimaste ad oggi inapplicate in virtù della mancanza di procedure informatiche idonee a garantirne l’applicabilità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è intervenuto a tale proposito fissando l’operatività della disposizione a partire dal 3 novembre 2014.

Quadro normativo Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individua, tra i soggetti idonei a garantire la disponibilità non occasionale del veicolo ad un soggetto diverso dall’intestatario, la fattispecie del “comodato di veicoli aziendali”.

Si tratta di quegli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, intestati all’ente, ma utilizzati da un soggetto terzo per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi.

Al verificarsi di questa condizione, è necessario adempiere all’obbligo di aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli per il tramite di studi di consulenza automobilistica a tal luogo autorizzati. Per tutti gli atti che determinano la disponibilità non occasionale del veicolo ad un soggetto diverso dall’intestatario perfezionati prima del 3 novembre 2014 non è obbligatorio l’aggiornamento. Inoltre, dall’obbligo sono temporaneamente esclusi, in attesa di disposizioni specifiche, gli intestatari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi la cui circolazione è sottoposta all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) o all’Albo degli autotrasportatori; licenza per il trasporto di cose in conto proprio; autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e ncc).

Fattispecie che non rientrano nella casistica del “comodato aziendale”:

  • utilizzo da parte del dipendente del veicolo intestato all’ente, che avvenga in esecuzione del rapporto di lavoro (utilizzo del veicolo a fini esclusivamente aziendali);
  • utilizzo del veicolo intestato all’ente, da parte del dipendente o amministratore, quale fringe benefit, con o senza corrispettivo da parte del dipendente;
  • utilizzo promiscuo del veicolo intestato all’ente, che non determini la disponibilità esclusiva del veicolo per un periodo consecutivo superiore a 30 gg.

Fattispecie che rientrano nella casistica del “comodato aziendale”:

  • i casi in cui vi è l’utilizzo del veicolo intestato all’ente, da parte del socio, familiare del socio o altro soggetto per uso esclusivamente personale, che avvenga per un periodo continuativo superiore a 30 giorni e senza la previsione di un corrispettivo;
  • nel caso di locazione senza conducente non è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione ma è sufficiente un’apposita comunicazione all’Archivio Nazionale dei Veicoli.

Sanzioni

Le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione sono in ogni caso a carico dell’avente causa (comodatario/locatario) e sono le seguenti:

  • sanzione pecuniaria da 705 euro a euro 3.526;
  • ritiro immediato della carta di circolazione, fino all’adempimento delle prescrizioni omesse.

Per approfondimenti: Circolare prot. n. 23743 del 27/10/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2249 

17/11/2014