Il Decreto 11 ottobre 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze attua il regime introdotto dall’art.32-bis del D.L. 83/2012, e sostituisce integralmente la disciplina oggi in vigore stabilita dall’art. 7 del D.L. 185/2008. Entrata in vigore: operazioni effettuate dal 1° dicembre 2012.

La prima grossa novità riguarda il fatto che il nuovo regime riguarda tutte le operazioni poste in essere dal contribuente e non è più possibile scegliere distintamente per ogni singola operazione.

I soggetti passivi che sceglieranno di optare per questo regime renderanno esigibile l’IVA relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari e committenti soggetti passivi d’imposta all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o committente, entro tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Specularmene, i contribuenti potranno detrarre l’IVA relativa agli acquisti effettuati al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

Il nuovo regime IVA per cassa opera completamente “internamente” al contribuente che decide di applicare il regime.

Pertanto per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto che ha optato per il regime Iva di cassa, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.

Ovviamente, se questi ultimi abbiano a loro volta optato per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione sorge in ogni caso al momento del pagamento del relativo corrispettivo.

Possono optare per la liquidazione dell’iva per cassa, i soggetti passivi d’imposta che nell’anno solare precedente o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro.

L’opzione è annuale; trascorso l’anno di permanenza nel regime “iva per cassa” l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a revoca. La reale convenienza del regime iva di cassa è da valutare attentamente e caso per caso; infatti:

  • è necessario implementare la contabilità iva con le rilevazioni degli incassi e dei pagamenti (ad es. a ciò non sono tenuti i contribuenti in contabilità semplificata);
  • per i contribuenti che intendono effettuare acquisti rilevanti durante l’anno potrebbe non essere conveniente ritardare la relativa detrazione;
  • occorre valutare gli effettivi termini di pagamento a cui è condizionato il contribuente che intende optare.

15/11/2012