Il Ministero del Lavoro ha fornito, con propria circolare, la numero 3 del 16 gennaio 2013, i primi chiarimenti in merito alla “nuova” procedura obbligatoria di conciliazione introdotta dall’art. 1, comma 40, della legge n. 92/2012, la riforma del mercato del lavoro realizzatasi sotto la guida Fornero-Monti, per i licenziamenti per c.d. giustificato motivo oggettivo in ambito di “tutela reale”.

La norma, dunque, non riguarda tutti i datori di lavoro, ma solo quelli che occupano, alle proprie dipendenze, più di 15 lavoratori.

Tra le diverse indicazioni fornite dal dicastero del lavoro, rileva evidenziare quella relativa ai licenziamenti per superamento del peroro di comporto, e cioè in caso di superamento dei termini di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia: ebbene, non rientrando tale fattispecie ultima tra le ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro riconducibili alla nuova procedura, non ne sarà nemmeno oggetto.

31/01/2013