Il disegno di legge di stabilità per il 2014 è stato presentato dal Governo al Senato della Repubblica per l’avvio in prima lettura dell’esame parlamentare dei documenti di bilancio. Il disegno di legge è stato presentato il 21 ottobre 2013.

 LEGGE DI STABILITA’ ARTICOLO 6.

  • Aumento delle detrazioni da lavoro dipendente (comma 1);
  • Riduzione dei premi Inail (comma 2);
  • Detrazione Irap per i nuovi assunti (comma 3);

Viene concessa la possibilità di dedurre l’Irap per coloro che abbiano ottenuto un contratto a tempo indeterminato, entro un limite di 15 mila

euro annui.

  • Potenziamento della cd ACE – Aiuto alla Crescita Economica (commi 5 e 6);
  • Detrazioni per la riqualificazione energetica e per le ristrutturazioni edilizie compresi i mobili e i grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo (comma 7);

Le date da ricordare per i vari bonus, in riferimento a edifici singoli o parti comuni sono le seguenti. Per quanto riguarda bonus ristrutturazioni e

bonus mobili ed elettrdomestici, le scadenze saranno il 31 dicembre 2014 per gli edifici singoli e il 30 giugno 2015 per le parti comuni al fine di accedere al bonus del 50%, per gli sconti del 40%, invece, ci si dovrà ricordare del 31 dicembre 2015 e del 30 giugno 2016, date a partire dalle quali la quota tornerà al 36%. Sul bonus energia, infine, la riduzione del 65% rimarrà operativa fino al 31 dicembre 2014 e il 30 giugno 2015 (edifici singoli o parti comuni), mentre la finestra del 50% rimarà aperta dodici mesi in più. A seguire, si tornerà al 36%.

  • Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni (commi da 8 a 18).

Le aziende potranno rivalutare il costo fiscale dei propri beni strumentali e relative partecipazioni inserite a bilancio entro il 31 dicembre 2012, con pagamento dell’imposta sostitutiva al 16% e al 12%, a seconda che il bene sia o meno ammortizzabile.

ARTICOLO 17.

  • Stop all’aumento dell’iva per le imprese sociali (comma 23); Bloccato l’aumento dell’Iva alle cooperative sociali dal 4% al 10%
  • Compensazione dei crediti relativi alle imposte (sia quelli sui redditi che su Irap e sostitutive) per importi superiori a 15 mila euro solo al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale a cura di un professionista o di un Caf imprese (comma 1);

Compensazioni: allargamento delle regole sui crediti Iva alle compensazioni per imposte dirette a 15mila euro ogni anno.

  • Taglio dei crediti d’imposta e delle detrazioni (commi da 2 a 6);

Riduzioni entro l’85% dei crediti d’imposta per diciotto categorie tra trasporti, imprese, agricoltura, cultura e ricerca.

Le detrazioni fiscali Irpef andranno rimodellate entro il prossimo 31 gennaio sulle tax expenditures, oppure entrerà in vigore un taglio al 18% per l’anno in corso e al 17 per il prossimo.

  • Incremento imposta di bollo su comunicazioni relative a prodotti finanziari (comma 7).

Cresce allo 0,2% l’imposta di bollo per tutti quegli oggetti finanziari che siano diversi dai conti correnti (titoli, azioni, obbligazioni, polizze eccetera).

ARTICOLO 18.

  • Contrasto all’erogazione di indebiti rimborsi di imposte a favore di persone fisiche (commi da 1 a 4);

Autorizzati i controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate per i contribuenti che completeranno il modello 730 concludendo il risultato a credito oltre i 4mila euro. Il rimborso arriverà dall’ufficio direttamente e non dal sostituto d’imposta.

  • Contributo di solidarietà pari al 3% (comma 5);
  • Imposta di bollo dovuta sulle istanza trasmesse in via telematica (commi da 6 a 11);
  • Modifica della disciplina del contributo unificato e del diritto di copia nell’ambito del processo tributario (comma 13);
  • Possibilità di effettuare il pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia con modalità telematiche nel processo tributario (comma 14);

Innanzitutto, viene innalzata da 8 a 27 euro la cifra richiesta per l’anticipazione delle spese di notifica per opera delle cancellerie: la celebre marca da 8, si appresta a diventare “marca da 27″, per un esborso superiore a oltre tre volte del valore attuale. Si tratta, insomma, dell’obolo richiesto per le cause civili, che farà lievitare gli oneri delle vertenze, tra spettanze degli avvocati – ora tarate secondo le linee guida del contributo unificato, ma si attendono le novità sui compensi – e le spese di amministrazione.

  • Conferma delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina (comma 23);
  • Innalzamento dal 9% al 12% dell’aliquota di registro per i trasferimenti di terreni ai soggetti non imprenditori agricoli (comma 24).

ARTICOLI DA 19 A 23.

– IMU, TRISE e riforma della fiscalità immobiliare.

Imu e Tares verranno sostituite dal Trise, tributo sui servizi, che si comporrà di due sfere: la Tari, tariffa sui rifiuti, e la Tasi, tassa sui servizi indivisibili. Entrambe, dovranno essere versate al Comune in cui si trova l’immobile sottoposto a tassazione: mentre la prima sarà calcolata in base ai volumi di rifiuti effettivamente prodotti, la seconda verrà stimata partendo dalla rendita catastale che aveva già costituito il piano di calcolo dell’Imu. Tanto per cominciare, si è reso evidente fin da subito che anche le prime case sarebbero tornate a dover versare al propria parte, così come gli inquilini, prima risparmiati dall’effetto Imu che colpiva solo i proprietari.

Per informazioni Dott. ssa Ofidiani Patrizia 0523572264

31/10/2013