Per le operazioni effettuate dal 2013 la fattura deve contenere un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. (Articolo 21, comma 2, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, come modificato dall’art.1, comma 325, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.228).

A partire dal 1° gennaio 2013 la fattura deve contenere un numero progressivo che la identifichi in modo univoco.

Nella nuova formulazione l’articolo 21 del DPR 633/72 non prevede più la numerazione “in ordine progressivo per anno solare”, per cui è stato chiesto da più parti di chiarire cosa si debba intendere per numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco. Dal 1° gennaio 2013 non è più necessario ricominciare ogni anno la numerazione progressiva delle fatture, ma si può ricorrere a qualsiasi tipo di numerazione progressiva che ne garantisca l’identificazione univoca.

Di conseguenza, a decorrere da questa data, ogni contribuente può scegliere se adottare una numerazione progressiva che, partendo dal numero 1, prosegua ininterrottamente per tutti gli anni di attività oppure iniziare dal numero successivo a quello dell’ultima fattura emessa nel 2012. Questi sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella risoluzione n.1/E dell’Agenzia delle Entrate, che ha anche chiarito che, nel caso in cui risulti più agevole, il contribuente può continuare ad adottare il sistema di numerazione progressiva per anno solare, in quanto l’identificazione univoca della fattura è, anche in questo caso garantita dalla contestuale presenza nel documento della data che costituisce un elemento obbligatorio della fattura.

La modifica normativa in questione si è resa necessaria al fine di recepire nell’ordinamento nazionale la nuova disciplina comunitaria in materia di fatturazione recata dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, come modificata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio del 13 luglio 2010. La Commissione europea aveva infatti rilevato che la normativa italiana, imponendo ai soggetti passivi di ricominciare ogni anno una nuova serie di numeri sequenziali, introduceva un ulteriore adempimento a carico dei soggetti passivi non richiesto dall’articolo 226 della citata direttiva.

Tanto premesso, si precisa che è compatibile con l’identificazione univoca prevista dalla formulazione attuale della norma qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa. Ad esempio, fermo restando l’obbligo di indicare in fattura la data, si ritengono ammissibili le seguenti modalità di numerazione progressiva all’interno di ciascun anno solare:

Fatt. n.1

Fatt. n.2 …………

Fatt. n.1/2013 (oppure n. 2013/1)

Fatt. n.2/2013 (oppure n.2013/2) …………

Per informazioni Dott. ssa Patrizia Ofidiani 0523/572264

23/01/2013