La conversione in legge del D.L. 146/21 vengono inserite ulteriori modifiche al D. Lgs. 81/2008, il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare si vuole porre l’attenzione sulla figura del preposto in seguito all’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro  con propria circolare n.1 del 16 febbraio 2022.

La nuova normativa rafforza la necessità da parte del datore di lavoro di individuare il/i preposto/i (a far data dal 21 dicembre 2021)per l’effettuazione delle attività di vigilanza.

L’obbligo prevede come sanzione l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1500 a 6000 euro.

I preposti vanno individuati fra coloro che hanno le competenze, l’anzianità, l’esperienza lavorativa necessarie e hanno dei poteri di coordinamento ed indirizzo degli altri lavoratori (es. capisquadra, capireparto, capiofficina, o comunque coloro che anche senza riconoscimento formalizizzato hanno una funzione di guida e di coordinamento degli altri lavoratori). È previsto che i CCNL possano stabilire un emolumento per questa figura che assume nuove responsabilità.

CASI PARTICOLARI:

Nessuna nomina si prevede per quelle imprese con un solo lavoratore o quando, nelle microimprese con datore di lavoro leader, quest’ultimo lavora al fianco dei propri dipendenti supervisionando in modo continuativo l’attività.

Nel caso di micro-imprese in cui il datore di lavoro si trovi ad affidare l’attività alla responsabilità e gestione di un lavoro lavoratore per periodi più o meno lunghi è necessario individuare tale figura

Per le società composte da soli soci lavoratori senza dipendenti (almeno 3), qualora sia identificato un soggetto come datore di lavoro ai sensi del TU sicurezza, tra i restanti potrà esserne individuato uno come preposto.

Non è consentita una “autonomina” al datore di lavoro, in quanto egli ha già nella sua figura riconosciuti obblighi e responsabilità che comprendono quelli del preposto e non sembra più giustificabile avere preposti di fatto. 

Riteniamo quindi opportuno formalizzare l’individuazione mediante una nomina che, se già esistente, deve essere riformulata con i nuovi compiti e responsabilità.

SCARICA QUI il modello di nomina.

INDIVIDUAZIONE E COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE

DEL NOME DEL PREPOSTO IN CASO DI APPALTI E SUBAPPALTI

Il comma 8-bis dell’art. 26 prevede nello svolgimento di attività in appalto e subappalto vi sia l’obbligo di comunicare alle imprese committenti il nominativo dei preposti individuati dalle imprese appaltatrici e subappaltarici.

Anche in tale ipotesi, nel caso di una microimpresa con uno o due dipendenti, il datore di lavoro che è presente in cantiere e non ha individuato un preposto comunica al committente che sarà lui stesso a svolgere le funzioni di preposto.

AMPLIATI E RAFFORZATI I COMPITI DEL PREPOSTO

Agli obblighi del preposto di «sovraintendere e vigilare sulla osservanza dei lavoratori agli obblighi di legge e disposizioni aziendali, sul corretto uso di DPI e DPC», si aggiungono i seguenti obblighi:

in caso di rilevazione di comportamenti non conformi, intervenire per modificare i comportamenti dei lavoratori fornendo informazioni e in caso di persistenza all’inosservanza, interrompere l’attività dei lavoratori e informare i superiori diretti.

interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente in caso di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo.

LA FORMAZIONE DEL PREPOSTO

Cambia la frequenza per l’aggiornamento della formazione del preposto prevedendo che:

le relative attività formative devono essere svolte interamente in presenza.

La formazione deve essere ripetuta con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o nuovi rischi.

In attesa del nuovo Accordo Stato Regioni (da emanarsi entro il 30 giugno 2022 in cui verranno ridefinite le modalità, i contenuti, le periodicità e la durata della formazione) la formazione dei nuovi preposti o l’aggiornamento di quelli già individuati sono da effettuarsi con le regole dell’Accordo del 21.12.2011

CORSI IN PROGRAMMAZIONE PER PREPOSTO AZIENDALE 

PRIMA FORMAZIONE: 8 ore 

22 marzo e 24 marzo dalle 14.00 alle 18.00

in presenza presso Ecipar, Via Coppalati 10.

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE: 6 ore

22 marzo e 24 marzo dalle 10.00 alle 13.00

in presenza presso Ecipar, Via Coppalati 10.

Per preposti già individuati e formati, non ancora in scadenza quinquennale,  si suggerisce di prevedere il prima possibile un aggiornamento sui nuovi compiti conferiti al preposto con un aggiornamento di 2 ore.

AGGIORNAMENTO PARZIALE: 2 ore (informativa nuovi compiti del preposto)

22 marzo dalle 10.00 alle 12.00

in presenza presso Ecipar, Via Coppalati 10.

PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE:

Maria Elena Reggiani

Via Federico Coppalati, 10 – 29122 Piacenza

t. 0523 572281 | f. 0523 1860235

pec. ecipar.pc@cert.cna.it