La legge di Stabilità 2015 ha introdotto un “nuovo” regime dei minimi che andrà a sostituire, ma non a cancellare, il “vecchio” regime.

Le differenze tra il nuovo regime dei minimi ed il vecchio sono tante e sostanziali.

Il nuovo regime dei minimi prevede una tassazione al 15%, mentre il vecchio prevede una tassazione al 5%. Vi è anche una differenza nella determinazione del reddito imponibile: il nuovo regime prevede una forfetizzazione del reddito imponibile, il vecchio regime, invece, prevedeva la possibilità di portare in deduzione i costi inerenti all’attività esercitata senza alcun limite; in altri termini, i costi nel vecchio regime possono anche azzerare il reddito imponibile, azzerando di fatto la tassazione irpef.

Una modifica introdotta all’ultimo momento limita ancor di più l’accesso al regime dei nuovi minimi: è vietato l’accesso per chi cumula reddito dipendente e autonomo e supera 20.000 annui. L’unica novità positiva, prevista nel nuovo regime, è la possibilità per artigiani e commercianti di evitare di calcolare la contribuzione previdenziale sul cd reddito minimale, e quindi calcolare i contributi previdenziali in percentuale al reddito dichiarato.

Criticità

Il nuovo regime sostituisce il vecchio, ma dà la possibilità di continuare ad usufruire del vecchio regime agevolato a chi già ne beneficia, ed è proprio per questo motivo che in questi giorni in tanti si stanno interrogando sull’opportunità di aprire la partita iva con data entro la fine del 2014 aderendo così al vecchio regime dei minimi, che consentirebbe loro di godere dei benefici previsti da quest’ultimo fino a tutto il 2018 o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Il nuovo regime prevede diversi limiti di ricavi annui a seconda dell’attività economica svolta. Ad esempio, per le attività professionali è previsto un limite annuo di 15.000 euro, per il commercio al dettaglio e all’ingrosso 40.000 euro, attività immobiliari 15.000 euro; le discriminazioni, nel nuovo regime, vi sono anche per la determinazione del reddito imponibile, ad esempio per i professionisti la percentuale di reddittività dei ricavi è del 78%, per il commercio all’ingrosso e al dettaglio la redditività dei ricavi è del 40% e invece le attività immobiliari la redditività dei ricavi è del 86%.

Riferimenti normativi: Legge di Stabilità per il 2015 (art.1 cc. 54-63).

15/01/2015