Il 27.02.2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo con le modalità operative per l’applicazione dell’obbligo di copertura assicurativa contro eventi catastrofali introdotto dalla L. 213/2023.

Il decreto appena pubblicato definisce gli aspetti operativi, le caratteristiche delle polizze e le condizioni che i contratti assicurativi devono rispettare, lasciando alle imprese un termine di 30 giorni per adeguarsi alle nuove regole. Le polizze già in essere potranno essere aggiornate conformemente alla normativa in occasione della prima scadenza o del primo rinnovo utile.

Le immobilizzazioni materiali da assicurare sono quelle di cui alla lettera B-II n. 1, 2, 3 dell’articolo 2424 del Codice civile.

Viene specificato che si tratta di:

terreni;

fabbricati intesi come costruzioni e opere murarie, compresi gli impianti idrici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento, comunque pertinenziali all’edificio;

impianti e macchinari;

attrezzature industriali e commerciali.

Sembra di poter escludere che l’obbligo possa essere esteso ai veicoli a qualsiasi titolo detenuti dall’impresa produttiva. Infatti, rispetto ad una delle prime versioni del Dm circolata informalmente, nella definizione di «impianti e macchinari», scompare quella specificazione per cui sarebbero dovuti ricadere nel perimetro dell’obbligo anche i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali (posto che, secondo i principi contabili Oic gli automezzi dovrebbero rientrare nella voce B.II, n. 4 «Altri beni»).

Restano inoltre esclusi dalla copertura obbligatoria gli altri beni dell’attivo patrimoniale, per cui resta fuori il magazzino.

Si tratta di un obbligo penetrante dal momento che il suo inadempimento potrebbe, in base all’articolo 1, comma102, della legge 213/2023, comportare la perdita di contributi, sovvenzioni o sostegni finanziari pubblici (anche, ma non solo, con riferimento a quelli concessi in occasione di eventi catastrofali).