Dal 30 giugno scorso, artigiani, commercianti e professionisti sono tenuti ad accettare pagamenti con carte di debito per transazioni di importo superiore a 30 euro (art.15, D.L. 179/2012). Di fatto, la mancata previsione di una sanzione per quanti non si muniscano di P.O.S. e non siano, quindi, in grado di garantire alla clientela la possibilità di effettuare il pagamento tramite carta di debito, esclude l’esistenza di un obbligo. L’art. 15 del D.L. 179/2012, infatti, prevede che gli
operatori “…sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso certe di debito…” e ciò non può tradursi automaticamente nell’obbligo di dotarsi di POS, permanendo la possibilità di utilizzare altre forme di pagamento, quali contanti, assegno o bonifico. Dal punto di vista dell’applicazione della norma, la si applica solo ai pagamenti accettati da parte di consumatori (in quanto nelle transazioni tra soggetti con Partite Iva ci sono altri adempimenti ai fini della tracciabilità). Si segnala che sull’argomento è intervenuto anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze in risposta a specifica interrogazione parlamentare, che avvalla l’ipotesi di non applicabilità di sanzioni in caso di inadempienza. Inoltre risulta chiaro che, qualora il cliente dovesse richiedere di pagare con carta di debito e il professionista ne fosse sprovvisto, il debitore non si può considerare libero dall’obbligo di pagare, in quanto il credito rimane e dovrà comunque essere assolto. Ciò premesso, l’individuazione delle forme di pagamento continua ad essere rimessa alla volontà delle parti: impresa e cliente privato. Si ritiene, pertanto, opportuno concordare preventivamente, laddove possibile, la forma di pagamento, al fine di non provocare un irrigidimento dei rapporti con i clienti: questo è, infatti, il vero rischio che può generarsi dall’entrata in vigore della nuova disposizione. Riferimenti: Articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012.
16/07/2014