Attraverso il tavolo di confronto aperto dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro della Salute con le Organizzazioni datoriali e sindacali, sono stati definiti i testi dei due Protocolli in oggetto che comprendono sostanzialmente tutte le proposte avanzate dalla CNA per affrontare le problematiche che il perdurare di questa emergenza sanitaria pone alle imprese e in particolare alle micro e piccole.
Per quanto riguarda l’aggiornamento del “Protocollo condiviso delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19” che ormai tutte le imprese conoscono per averlo implementato in quest’ultimo anno, il testo rimane sostanzialmente invariato nelle linee generali. Subisce un aggiornamento tecnico per adeguare le misure aziendali alle prassi correnti, modificate in questi ultimi dodici mesi dalle Circolari del Ministero della Salute succedutesi in seguito alle maggiori conoscenze del fenomeno che mano a mano, emergono.
Gli aggiornamenti riguardano in particolare:
• la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (Legge 77 del 17 luglio 2020);
• il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
• è stato meglio definito il ruolo del medico competente che ovviamente deve intervenire nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
• è stata aggiornata la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 all’attuale prassi applicata dalle Aziende sanitarie locali; in merito il testo del Protocollo di aprile che definiva necessario il “certificato di avvenuta negativizzazione del tampone” ha creato non pochi problemi agli imprenditori quando dovevano riammettere un lavoratore.
Relativamente al “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19”, l’obiettivo generale è quello di concorrere con tutti i mezzi ad accelerare una massiva campagna vaccinale che, assieme all’effettiva disponibilità di vaccini ed in coerenza con il Piano di vaccinazione nazionale definito dal Governo, potrà permettere una sicura prosecuzione delle attività commerciali e produttive.
Il Protocollo prevede come prima che i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, con il coordinamento delle Associazioni datoriali, possono manifestare la volontà ad attuare dei piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione destinati ai lavoratori che volontariamente aderiscono.
In questo caso i Servizi sanitari regionali territorialmente competenti forniranno i vaccini, i dispositivi per la somministrazione (aghi/siringhe) gli strumenti formativi previsti per i lavoratori e quelli per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, il resto dei costi (medico competente/sanitari) restano a carico del datore di lavoro.
In alternativa alla vaccinazione diretta e facendo seguito alla richiesta della CNA, è stato previsto che i datori di lavoro che intendono collaborare all’iniziativa di vaccinazione dei propri lavoratori, possano ricorrere alle strutture sanitarie private, anche per il tramite delle Associazioni datoriali o nell’ambito della bilateralità, stipulando specifiche convenzioni con strutture/laboratori accreditati per la vaccinazione.
Nel merito è stata già espressa la disponibilità di Sanarti ad intervenire a sostegno delle imprese aderenti e facendo seguito all’attenzione che questa struttura ha avuto durante tutta questa emergenza sanitaria avendo previsto, a partire da ottobre 2020, la possibilità per i propri iscritti di eseguire tamponi e test di verifica presso i laboratori accreditati dalle regioni.
E’ stata prevista una ulteriore possibilità di intervento nella campagna vaccinale per tutti quei datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008, ma che intendano comunque collaborare alla vaccinazione dei propri lavoratori. In quest’ultimo caso gli imprenditori si possono avvalere delle strutture sanitarie dell’INAIL (circa 120 in Italia quelle adibite a svolgere funzioni ambulatoriali) con oneri a totale carico dell’INAIL.
È utile precisare che la campagna di vaccinazione prevista dal Protocollo potrà riguardare anche i datori di lavoro o i titolari.
Ricordiamo infine che per questa campagna vaccinale è stata espressamente esclusa la responsabilità penale degli operatori sanitari per effetti avversi nelle ipotesi di uso conforme del vaccino (art. 3 del D.L. n. 44 del 1 aprile 2021).
Ci preme sottolineare, in questa sede, che aderire e collaborare alla campagna vaccinale è una opportunità per i datori di lavoro e non un obbligo, è parimenti un atto volontario sottoporsi o meno alla vaccinazione per i lavoratori.
Attualmente sono in corso a livello regionale i lavori per la definizione delle procedure operative di realizzazione di questo protocollo. Sarà nostra cura aggiornarvi in caso di importanti novità.
IN ALLEGATO:
Per informazioni:
Dott. ssa Giorgia Morelli
Tel. 0523572232