L’IMU sostituisce sia l’imposta comunale sugli immobili (ICI), sia, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali regionali e comunali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati.

Con la circolare 5/E dell’11 marzo 2013, l’Agenzia delle Entrate definisce quali siano i redditi che non sono più assoggettati ad IRPEF perché vengono sostituiti dall’IMU.

Una circostanza che ha degli effetti anche sugli obblighi dichiarativi: il contribuente che possiede solo redditi sostituiti dall’IMU non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, mentre se possiede anche altri redditi è invitato a verificare nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione 730 e UNICO PF se la propria particolare situazione rientra tra i casi di esonero.

Fermo restando il principio secondo cui l’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni (sia fabbricati sia terreni) non locati, la circolare ricorda che le disposizioni che disciplinano l’IMU elencano espressamente i redditi in relazione ai quali non si produce l’effetto di sostituzione e che, quindi, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi (art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Rientrano nell’elenco, in particolare:

  • il reddito agrario di cui all’art. 32 del TUIR;
  • i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca;
  • i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR;
  • i redditi degli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES.

Inoltre, ricorda il documento di prassi, vi sono altre ipotesi, oltre a quelle indicate nell’art. 9, comma 9, del D.Lgs. n. 23/2011, in cui l’effetto di sostituzione non opera in quanto gli immobili non producono redditi fondiari.

Ad esempio, si applica l’IRPEF ai redditi derivanti da terreni dati in affitto per usi non agricoli, in quanto i terreni non si considerano produttivi di reddito dominicale (art. 27, comma 2, del TUIR), ma di redditi diversi (art. 69, comma 1, lett. e) del TUIR), e alle indennità di occupazione, considerate anch’esse redditi diversi.

Infine, nel caso in cui un immobile sia locato per una parte del periodo d’imposta, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le addizionali dovute sul reddito fondiario relativo alla sola parte del periodo d’imposta in cui l’immobile non è locato. Per la parte del periodo d’imposta in cui l’immobile è locato, invece, il relativo reddito fondiario è soggetto a IRPEF e alle addizionali calcolate con le regole ordinarie.

Il documento di prassi detta inoltre le regole da seguire in caso di locazione di una parte dell’abitazione principale. In particolare, specifica che sono, dovute sia l’IMU che l’IRPEF o la cedolare secca nel caso in cui l’importo del canone di locazione (abbattuto della riduzione spettante ovvero considerato nel suo intero ammontare nel caso di esercizio dell’opzione per la cedolare secca) sia di ammontare superiore alla rendita catastale rivalutata del 5%.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it 

28/03/2013