La legge di conversione del D.L. 83/2012, L. 134 del 07/08/2012 ha modificato le disposizioni dell’art.35 del D.L. n.223/2006 riguardanti la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore e la responsabilità amministrativa del committente nei contratti di appalto e subappalto.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.40/E dell’08/10/2012 di chiarimento e semplificazione.

L’articolo 13-ter del D.L. n.83 del 2012 ha introdotto nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti per il committente e l’appaltatore.

Le disposizioni si applicano ai contratti conclusi da soggetti che stipulano i suddetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini iva.

L’appaltatore è chiamato a rispondere in solido con il subappaltatore, in riferimento al versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’IVA dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto, nei limiti del corrispettivo dovuto.

Per il committente non è prevista una responsabilità solidale riguardante il versamento delle ritenute e dell’IVA; è invece previsto che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione che attesta la corretta esecuzione degli adempimenti di versamento delle ritenute e dell’IVA da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L’appaltatore può liberarsi dalla responsabilità solidale se acquisisce la documentazione attestante che i versamenti sono stati correttamente eseguiti.

La norma prevedeva inizialmente che gli adempimenti fiscali in questione dovessero essere certificati dai centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato.

La problematica ha interessato le imprese che hanno dovuto subire la sospensione del pagamento dei loro crediti da parte di committenti ed appaltatori.

L’attività di CNA, attraverso Rete Imprese Italia, ha portato all’emanazione della circolare 40/E dell’Agenzia delle Entrate. Nell’ottica della semplificazione, il documento di prassi citato afferma, in alternativa all’asseverazione, la validità della dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cui l’appaltatore/subappaltatore garantisce l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge.

Inoltre, la certificazione può essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall’11 ottobre 2012 ed esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012.

Il testo della circolare è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it

26/10/2012