La legge di stabilità ha modificato, con effetto dal 1.01.2015, l’art.74, cc.8 e 9 e l’art.17, cc.5 e 6 del DPR 633/1972. La modifica è finalizzata all’ampliamento del catalogo delle operazioni soggette a reverse charge nazionale, con l’obiettivo di limitare le frodi ed aumentare il gettito. Giungono adesso, con la circolare 14/E/2015, le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate che contengono alcune importanti puntualizzazioni.
Prendendo atto della palese violazione compiuta dallo stesso legislatore in dispregio allo Statuto del Contribuente, l’Agenzia rende noto che non saranno applicate sanzioni per i comportamenti difformi antecedenti, la predetta circolare. Per il resto la circolare pare condividere le interpretazioni sin qui circolate. La modifica di più ampia applicazione è quella relativa ai servizi di pulizia relativi agli edifici. Ci si è chiesto che portata dare al termine edifici, atteso che esso è un termine non definito dalla legge iva. Secondo l’interpretazione recepita dall’Agenzia, per edifici si devono intendere i fabbricati e non già tutti gli immobili. Rimangono fuori perimetro terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, ecc. Sempre con riferimento agli edifici, occorreva chiarire il significato delle nuove ipotesi di reverse charge: “demolizione, installazione di impianti e completamento”.
L’Agenzia ha recepito uno spunto fornito dai primi interpreti che avevano colto un indizio presente nella Relazione Tecnica ove si spiega che i settori interessati dalla norma, in quanto a maggior rischio di frode sono stati individuati con metodologia statistica e cita – oltre a quelli individuati dal codice Ateco 81.21.22 (pulizia di edifici) – quelli coerenti con il codice 43 (lavori di costruzione specializzati) con esclusione dei lavori di preparazione del cantiere.
L’Agenzia ricorda che l’errata classificazione Ateco non esime le imprese che si occupano di questi settori dall’applicazione del reverse charge e dalla correzione del codice attività. Nel caso di operazioni complesse che includono operazioni soggette a reverse charge, l’Agenzia ritiene che sia onere del prestatore individuare in fattura – e sembrerebbe a prescindere da un’apposita pattuizione contrattuale – il corrispettivo della prestazione soggetta a reverse charge.
Da ricordare anche che le cessioni da autofatturare comprendono anche quelle relative ai bancali di legno recuperati che includono gli usi successivi al primo dei bancali idonei alla loro funzione, nonché alcune prestazioni nel settore energetico. Manca, purtroppo, nella circolare un’indicazione relativa alle conseguenze, in capo ai committenti, di eventuali errori di fatturazione.
Riferimenti: http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={5F82F01A-2D45-4E3F-890E-0EC95F5EAA54}
16/04/2015