Riscontriamo che nonostante le nostre indicazioni, i lavoratori non sempre si rivolgono al medico per far chiudere anticipatamente il periodo di malattia e l’azienda permette la ripresa del servizio, nonostante la prognosi sia successiva alla ripresa stessa. Ci preme ricordare l’importanza del corretto comportamento sia dell’azienda che del lavoratore per evitare spiacevoli ed inutili sanzioni. Quando il lavoratore in malattia ritiene di essere guarito, DEVE recarsi dal proprio medico e, PRIMA DI RIPRENDERE IL LAVORO, deve farsi rilasciare una modifica del certificato iniziale di malattia dal quale risulti la fine prognosi anticipata rispetto all’originaria. Il datore di lavoro, in presenza di certificato medico con prognosi ancora in corso, ai sensi dell’art 2087 C.C., della normativa sulla salute e sicurezza e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, NON PUO’ consentire al lavoratore la ripresa del servizio, se questi risulta ancora in malattia. La sanzione per mancata o tardiva (successiva alla ripresa del servizio) comunicazione della ripresa anticipata del lavoro, è pari a quella prevista per l’assenza a visita di controllo e cioè TRATTENUTA DELL’INDENNITA’ PER MAX 10 GIORNI (1° assenza), 50% dell’indennità nel restante periodo per 2° assenza, ecc. Per informazione, precisiamo che anche il medico che si rifiuta di redigere il certificato per rientro anticipato, in base alla circolare Inps n. 1/2010, può essere soggetto al provvedimento di licenziamento o alla decadenza della convenzione.

Per completezza, CLICCA QUI per leggere la circolare Inps 79/2017 e ricordiamo che i nostri uffici sono a disposizione.

31/05/2018