Nuove opportunità per essere riammessi alle rate. I decaduti negli ultimi 2 anni hanno tempo fino al 21 novembre. Per i nuovi piani, possibilità di essere riammessi in qualsiasi momento saltando le rate scadute.

E’ quanto prevede il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n.159 “Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione”, in vigore dal 22 ottobre 2015. La decadenza dai piani di dilazione con Equitalia scende da 8 a 5 rate non pagate. Salgono invece il numero di rate trimestrali che si possono ottenere nelle dilazioni con l’Agenzia delle Entrate con la possibilità di elevare da 6 a 8 il numero delle rate per gli importi

inferiori a 5.000 euro per gli avvisi bonari, e da 12 a 16 le rate trimestrali dovute a seguito di accertamento con adesione.

Fra le novità di maggior rilievo la retromarcia in materia di decadenza dai benefici della dilazione concessa al contribuente ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73. Per le dilazioni concesse o per i ruoli consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riforma della riscossione, cambia infatti la decadenza dalla rateazione con il mancato pagamento di 5, anziché 8 rate, anche non consecutive del piano originariamente concesso. Per mitigare questo inasprimento delle cause di decadenza la riforma prevede tuttavia l’inserimento all’interno dello stesso art. 19 sopra citato, della possibilità per i contribuenti decaduti di accedere ad una nuova ulteriore dilazione con la conseguente rimessione in bonis. Questa proroga potrà essere ottenuta solo attraverso apposita richiesta e con il pagamento contestuale delle rate di piano originario scadute e non versate.

La rimessione in termini del contribuente potrà avvenire solo entro il limite delle rate originariamente concesse e non ancora pagate. I moduli sono disponibili allo sportello o nella sezione Rateizzazione – Modulistica presente nell’area Cittadini e nell’area Imprese del sito www.gruppoequitalia.it. Stop ai pagamenti in caso di sospensione. Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.

Introdotto anche il concetto di lieve inadempimento sulla base del quale è esclusa la decadenza quando: l’importo della rata pagata è inferiore al dovuto ma per una frazione non superiore al 3% del totale e comunque entro i 10.000 euro oppure nel caso in cui la tardività del versamento della rata sia contenuto entro i 7 giorni dalla sua scadenza.

05/11/2015